Reggina game over. Il Consiglio di Stato stronca le ultime speranze

E’ una bocciatura su tutta la linea, quella che il Consiglio di Stato certifica nella sua sentenza sul ricorso presentato dalla squadra amaranto, sulla mancata concessione della licenza per la serie B 2023/2024. 

COSA DICONO LE MOTIVAZIONI

Come già segnalato più volte, il citato comma c) del famigerato comunicato 169/a citato da Saladini come la chiave per vincere il ricorso ed assicurarsi la categoria, si è rivelato invece come kriptonite per la squadra reggina.

Il comunicato infatti recita:

“Qualora siano intervenuti o intervengano provvedimenti di omologazione da parte della competente Autorità giudiziaria o equivalenti provvedimenti definitivi, con cui siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione, le società interessate dai suddetti provvedimenti devono:

a) entro il termine perentorio del 20 giugno 2023 depositare presso la Co.Vi.So.C. copia conforme all’originale dei suddetti provvedimenti;

b) entro il termine perentorio del 20 giugno 2023 osservare gli adempimenti previsti dai medesimi provvedimenti;

c) osservare, per quanto non diversamente prescritto dai suddetti provvedimenti, gli adempimenti di cui ai Comunicati Ufficiali n.n. 65/A, 66/A, 67/A del 9 novembre 2022 e n. 142/A del 15 marzo 2023, nei termini ivi previsti.

Gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) e b) effettuati successivamente al termine perentorio del 20 giugno 2023, così come la relativa documentazione depositata dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Co.Vi.So.C., né dal Consiglio federale. L’inosservanza del termine perentorio del 20 giugno 2023, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dalle precedenti lettere a) e b), determina la mancata concessione della Licenza”. 

In sostanza i giudici scrivono che: “Ha rilievo dirimente la questione (che il TAR ha assorbito in modo non corretto) della necessità o meno, che, al fine di un differimento del termine del 20.6.2023, la decisione di omologazione resa dal Tribunale fosse definitiva“. 

Con tale affermazioni, i giudici sottolineano come i colleghi del TAR del Lazio, non abbiano centrato il punto della questione sulla loro pronunciazione del 2 Agosto e che, comunque si concludeva con il respingimento del ricorso amaranto. Gli stessi infatti, mettono l’accento sulla conditio sine qua non (Condizione indispensabile al raggiungimento di un accordo) affinché il termine perentorio di pagamento previsto al 20/06/2023 potesse essere differito: la sentenza di omologa per l’esdebitazione sarebbe dovuta essere DEFINITIVA e non solo ESECUTIVA. Nella fattispecie va illustrato in cosa consiste la sentenza di omologa del Tribunale Fallimentare di Reggio Calabria.

TRIBUNALE FALLIMENTARE DI REGGIO CALABRIA E LA SUA SENTENZA DI OMOLOGA

Il Tribunale Fallimentare di Reggio Calabria, in accordo con il Decreto Salva Aziende (in vigore dal 2022), ha omologato il 12 Giugno 2023 una proposta di accordo tra il debitore (Reggina 1914) ed i creditori (Agenzia delle Entrate ed INPS).

Tale proposta di accordo prevedeva:

  • Abbattimento dei debiti tributari e fiscali in misura del 95%
  • Azzeramento di sanzioni ed interessi

Davanti a tale “accordo forzato” proposto dal Tribunale, gli enti si sono legittimamente opposti, presentando ricorso presso il Tribunale stesso, secondo il meccanismo legale del cram-down (art. 63, comma 2-bis, d.lgs. n. 14/2019). Da qui, come previsto dalle leggi in vigore, l’omologa sulla ristrutturazione del debito A FAVORE della Reggina 1914, non può più definirsi DEFINITIVA. 

IL BRESCIA E LA PARTITA A SCACCHI

Per chi ha seguito il calvario reggino sin dall’inizio, ricorderà che appena uscita la sentenza di omologa da parte del Tribunale Fallimentare di Reggio Calabria, la società lombarda presentò ricorso contro tale omologa. I più si chiesero il perché di tale mossa, non essendo il Brescia Calcio creditore della Reggina 1914 stessa. L’abile mossa da scacchi proposta dagli avvocati del Brescia Calcio era volta a non permettere all’omologa stessa di poter diventare definitiva, qualora fossero trascorsi i tempi utili e non vi fosse stata alcuna opposizione da parte delle parti in causa nel provvedimento (Agenzia delle Entrate o INPS). Il Tribunale avrebbe poi definito il ricorso del Brescia Calcio inammissibile e lo avrebbe respinto ma, nel frattempo lo sgambetto alla Reggina rea di non aver impugnato il comunicato 169/a, sarebbe stato completato. Fatto sta che, come sopra riportato, gli enti parte in causa, hanno proposto opposizione.

AVVOCATI BRESCIA – AVVOCATI REGGINA 2-0

L’EQUIVOCO DEI 30 GIORNI E DEL 12 GIUGNO

“Anche a prescindere dal dirimente rilievo di cui sopra, e a voler seguire l’assunto di parte appellante, secondo cui sarebbe stata sufficiente una sentenza di omologazione “non definitiva”, occorre rilevare che la sentenza del Tribunale fallimentare di Reggio Calabria non prevede in via diretta il termine del 12 luglio 2023 per il pagamento dei debiti tributari e previdenziali e non contempla un effetto attuale di rimessione in termini. Tale sentenza ha omologato una proposta di transazione proveniente dall’odierna appellante, sottoposta al Tribunale fallimentare in data 24 aprile 2023. Tale proposta prevede il pagamento dei debiti fiscali entro trenta giorni decorrenti dalla sentenza “definitiva” di omologazione, e non dalla sentenza di omologazione semplicemente “efficace”. La detta proposta di transazione, ai fini della “definitività” della sentenza di omologazione, fa specifico riferimento al mancato reclamo nei termini di legge o al rigetto dei reclami o alla rinuncia agli stessi, e subordina la rinuncia del creditore fiscale a ogni ulteriore pretesa all’avvenuto effettivo pagamento della somma proposta. La proposta di transazione prevede un impegno a pagare sul presupposto della definitività della sentenza di omologazione, e con decorrenza da tale definitività (si legge nella detta proposta: “Il pagamento delle somme di cui ai precedenti punti avverrà, in un’unica soluzione, entro 30 giorni dalla sentenza definitiva di omologazione da parte del Tribunale di Reggio Calabria della presente proposta e degli altri accordi di ristrutturazione dei debiti sottoscritti tra il Debitore ed i suoi creditori.” 

In questo passaggio i giudici del Consiglio di Stato, smontano e demoliscono “perentoriamente” l’intera posizione difensiva degli avvocati reggini !!! e del patron Saladini che, forse sotto sotto, sapeva di non avere nessuna speranza dopo la scellerata gestione degli ultimi mesi di vita dell’agonizzante società dello stretto ed ha provato l’arrampicata sugli specchi (disciplina in cui sembra eccellere.).

IL DESTINO SEGNATO GIA’ AD APRILE ?

La Reggina, quindi, non si sarebbe in alcun caso potuta iscrivere al campionato di serie B praticando la strada dell’omologa al piano di ristrutturazione del debito, perché non era definitivo. Si sarebbe potuta iscrivere esclusivamente aderendo il decreto salvacalcio, esattamente come aveva fatto a giugno 2022 ed esattamente come fanno tutte le altre società. Ma Saladini aveva deciso di sospenderlo già molti mesi prima di ottenere l’omologa al piano di ristrutturazione, di fatto precludendo già allora (tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera) ogni possibilità di dare continuità al futuro del calcio a Reggio.

Nelle motivazioni, il Consiglio di Stato ribadisce l’autonomia della FIGC riconosciuta dallo Stato e chiarisce come “Alla luce delle considerazioni che precedono, il provvedimento impugnato in prime cure non contrasta con la previsione del comunicato n. 169 del 21 aprile 2023, laddove questo fa salve le diverse disposizioni dei provvedimenti di omologazione, in deroga a quelle del manuale delle licenze, perché tale previsione non può essere letta in modo avulso dall’altra che fa riferimento a provvedimenti di omologazione definitiva, e quindi implica che il diverso regime stabilito dal provvedimento di omologazione sia attuale e efficace alla data del 20 giugno 2023, cosa che nella specie difetta. Né è ipotizzabile che un diverso termine previsto da un provvedimento di omologazione si imponga per forza propria e prevalga di per sé rispetto al termine previsto dal manuale delle licenze. A tale soluzione, che pure sembra prospettata da parte appellante, ostano tre dirimenti considerazioni:

a) l’ordinamento sportivo è connotato da “autonomia relativa” rispetto all’ordinamento giuridico statale (art. 1 d.l. n. 220/2003), nel rispetto dei principi generali e costituzionali dell’ordinamento statale (arg. da Cass., sez. un., 1.2.2022 n. 3057), che nella specie non risultano violati;

b) il Tribunale fallimentare non ha alcuna giurisdizione in materia sportiva e pertanto la decisione di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti e di transazioni su debiti tributari e previdenziali adottata nella specie dal Tribunale fallimentare di Reggio Calabria è intrinsecamente inidonea a sortire per forza propria effetti di modifica del termine fissato dal manuale delle licenze per la prova degli adempimenti in materia fiscale e previdenziale, né ha in concreto sortito tale effetto, per le ragioni già viste;

c) un diverso termine fissato da un provvedimento di omologazione può acquisire rilevanza per l’ordinamento sportivo solo se e nei limiti in cui lo stabilisca l’ordinamento sportivo: e nel caso di specie l’ordinamento sportivo ha posto precise condizioni, che nella specie non si sono verificate, come sopra già osservato.

Il debito fiscale e il debito previdenziale di competenza fino al 31.12.2022, che secondo il manuale delle licenze doveva risultare adempiuto entro il 20.6.2023 e che in tesi – erronea per le ragioni già sopra viste – di parte appellante andava pagato entro il 12.7.2023, non può essere ritenuto, contrariamente all’assunto di parte appellante, un debito nuovo e non scaduto, come tale irrilevante ai fini degli adempimenti prescritti dal manuale delle licenze entro il termine del 20.6.2023. La “transazione imposta” omologata dal Tribunale fallimentare non determina alcuna sostituzione delle obbligazioni originarie con altre di diversa natura, ma una riduzione del debito originario che continua ad esistere, sia pure decurtato del 95%; né la transazione imposta ha trasformato il debito scaduto in debito non scaduto, risultando solo differito il termine di pagamento dell’originario debito già scaduto, tuttavia con previsione improduttiva di effetti alla data del 20.6.2023“.