Tessera elettorale da controllare in vista delle elezioni politiche

elezioni - Foto di Ulrike Leone da Pixabay

In vista delle prossime elezioni politiche anticipate del 25 settembre è bene controllare di avere con sè la tessera elettorale e nel caso provvedere alla sostizione. Sul sito del Ministero dell’Interno vengono specificati tutti i casi previsti dalla Legge. Eccoli di seguito integralmente.

Il diritto di voto si acquista, ai sensi dell’articolo 48, I c. della Costituzione e del D.P.R. 223/67, Testo Unico sull’elettorato attivo, al compimento del 18° anno di età, sempre che non sussistano gli impedimenti previsti dall’ordinamento vigente.

All’acquisizione del diritto, l’elettore viene iscritto nelle liste elettorali del comune di residenza, identificato con un numero di lista generale ed assegnato ad una sezione elettorale: è qui che eserciterà il diritto di voto.

Con la prima iscrizione nelle liste elettorali del comune ad ogni elettore viene consegnata la “tessera elettorale”.

Per essere ammessi a votare presso la sezione elettorale di appartenenza, è necessario esibire, unitamente ad un documento di riconoscimento, la tessera elettorale che, istituita con la legge 30 aprile 1999 n. 120, ha sostituito il “vecchio” certificato elettorale. La tessera elettorale, contrassegnata da una serie e da un numero progressivo identificativi, riporta l’indicazione delle generalità dell’elettore (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo), il numero di sede ed indirizzo della sezione elettorale di assegnazione e di collegio, nonché la individuazione della circoscrizione , o regione, in cui è possibile esprimere il diritto di voto in ciascun tipo di elezione. Specifici spazi sono inoltre riservati alla certificazione dell’avvenuta partecipazione alla votazione, che sarà effettuata mediante apposizione, da parte dello scrutatore, della data della elezione e del bollo della sezione. La tessera elettorale è un documento personale a carattere permanente, è gratuito ed è valido per 18 consultazioni.

La sezione dove si vota è legata all’indirizzo di residenza e quindi può variare con il variare della residenza stessa. Nel caso di variazione del locale di votazione e/o della sezione elettorale, sarà l’Ufficio Elettorale del comune di residenza a curare gli aggiornamenti della tessera trasmettendo per posta ai cittadini un tagliando adesivo con le variazioni da applicare nell’apposito spazio della tessera.

Qualora l’elettore trasferisca la residenza da un comune ad un altro, sarà il comune di nuova iscrizione nelle liste elettorali a consegnare al titolare una nuova tessera, previo ritiro di quella rilasciata dal comune della precedente residenza.
Nel caso di cambio di abitazione (all’interno dello stesso comune), l’elettore riceverà un tagliando di aggiornamento da applicare sulla tessera. Se non ha ancora ricevuto la tessera presso il proprio domicilio, l’elettore può recarsi all’Ufficio Elettorale del comune di residenza e ritirarla presentando un documento di riconoscimento.

La tessera riporta, in avvertenza, il testo del primo comma dell’articolo 58 della Costituzione, nonchè un estratto delle disposizioni del DPR 299 del 2000. Sulle tessere rilasciate dai comuni delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta, è inserito un estratto delle rispettive disposizioni che subordinano l’esercizio del diritto di voto per le elezioni regionali ed amministrative al maturare di un ininterrotto periodo di residenza nel relativo territorio; in tutti i casi di mancata maturazione del suddetto prescritto periodo di residenza, il sindaco del comune in cui l’elettore ha diritto di votare per le elezioni regionali o amministrative gli invia una attestazione di ammissione al voto.

In caso furto della tessera elettorale, il comune rilascia il duplicato della tessera al titolare, previa sua domanda, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza. Anche nel caso di smarrimento della tessera, il comune rilascia il duplicato della tessera al titolare, previa sua domanda, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza; in alternativa alla presentazione della denuncia, l’elettore dovrà compilare una autodichiarazione nella quale si afferma, sotto la propria personale responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali derivanti da dichiarazioni mendaci, di averla smarrita.
Nel caso di deterioramento della tessera, l’elettore potrà richiederne un duplicato presso l’Ufficio Elettorale del comune di residenza, previa presentazione di apposita domanda e riconsegna del documento deteriorato.

Riferimenti normativi: Legge 30 aprile 1999, n. 120 ” Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonchè disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale.
D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 “Regolamento concernente l’istituzione, le modalità di rilascio, l’aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell’articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120”.