Sicurezza in edilizia: approfondimento sul coordinatore della sicurezza nei cantieri

Con la sigla CSP viene indicato il coordinatore per la progettazione, vale a dire il coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione dell’opera. Si tratta del professionista che deve redigere un piano di coordinamento e di sicurezza in un cantiere in cui si prevede la possibilità che operino più imprese, non per forza nello stesso momento. L’incarico proviene dal responsabile dei lavori o dal committente; il coordinatore deve, tra l’altro, realizzare un fascicolo conforme alle caratteristiche dell’opera in cui siano riportate le informazioni necessarie per la protezione e la prevenzione dei rischi ai quali i lavoratori sono esposti.

Il coordinatore per l’esecuzione

Diverse sono, invece, le mansioni che spettano ai coordinatori per l’esecuzione, cioè i coordinatori in materia di sicurezza e salute durante la progettazione dell’opera. Anch’essi sono incaricati dal responsabile dei lavori o dal committente, e sono tenuti a organizzare la cooperazione fra i datori di lavoro, tenendo conto anche dei lavoratori autonomi, in modo da garantire la reciproca informazione facendo sì che le varie attività siano coordinate. Un’altra funzione importante del coordinatore per l’esecuzione è quella di mettere in atto delle azioni di coordinamento e controllo appropriate per accertare che i lavoratori autonomi e le imprese esecutrici applichino le disposizioni che competono loro presenti nel piano di sicurezza e di coordinamento; al tempo stesso, occorre verificare che le varie procedure di lavoro siano applicate in maniera corretta.

Il piano operativo di sicurezza

I coordinatori per l’esecuzione sono chiamati anche ad accertare l’idoneità del piano operativo di sicurezza. Questo deve essere individuato come piano complementare di dettaglio rispetto al piano di sicurezza e coordinamento. È essenziale che i due piani siano coerenti l’uno con l’altro. Inoltre, il piano di sicurezza e di coordinamento deve essere adeguato, così come il fascicolo, sulla base dello sviluppo dei lavori e delle modifiche che possono palesarsi con il passare del tempo. Il coordinatore per l’esecuzione è chiamato a verificare le proposte delle imprese esecutrici che servono ad aumentare il livello di sicurezza in cantiere; in caso di necessità, le imprese esecutrici devono adeguare i propri piani operativi di sicurezza.

I corsi di Progetto81

Progetto81 propone un corso aggiornamento coordinatore sicurezza 40 ore con crediti formativi professionali per i periti industriali, per i geometri, per gli architetti e per gli ingegneri, ma anche un corso coordinatore della sicurezza nei cantieri 120 ore. Progetto81 è composto da uno staff di consulenti, di professionisti e di formatori con un ampio bagaglio di esperienza e con competenze specifiche per ciò che riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro. La formazione è il core business di questa azienda, che propone corsi in aula e lezioni online, ma anche didattica in house direttamente presso la sede del cliente. Le piattaforme e-learning, in particolare, permettono di usufruire di un assortimento di corsi online molto ampio: corsi che, ovviamente, possono essere seguiti in qualunque momento si desideri, visto che sono accessibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, senza vincoli.

La formazione dei coordinatori

Sia il coordinatore per l’esecuzione dei lavori che il coordinatore per la progettazione devono essere in possesso di una laurea o almeno di un diploma di perito agrotecnico, di perito agrario, di perito industriale o di geometra, insieme con l’attestazione fornita dai committenti o dai datori di lavoro che testimoni lo svolgimento di un’attività lavorativa per almeno 3 anni nel campo delle costruzioni. Inoltre tutti i soggetti devono aver seguito un corso di formazione ad hoc, della durata di 120 ore, in materia di sicurezza, sulla base di un programma le cui linee guida sono indicate nell’Allegato XIV del D. Lgs. n. 81 del 2008.

La laurea

Ma quali sono le lauree ammesse per diventare coordinatori? Va bene una qualsiasi laurea che sia stata ottenuta nella classe L7, nella classe L8, nella classe L9, nella classe L17 o nella classe L23. In alternativa, sono ammesse le lauree magistrali nelle classi LM-4, LM-69, LM-73, LM-74 e dalla LM-20 alla LM-35. Nel caso delle lauree non magistrali, è necessario aver lavorato per almeno due anni nel settore delle costruzioni. Nel caso delle lauree magistrali, è sufficiente avere alle spalle un anno di lavoro.