Un vizio di forma può rendere nullo un verbale: ecco come muoversi!
Se le multe sono errate sono nulle. Ma quali sono i vizi di forma più comuni? Il principale riguarda la notifica del verbale in ritardo. Infatti l’art. 201 del Codice della Strada prevede che, nel caso in cui la violazione non possa essere subito contestata, il verbale debba essere notificato entro 90 giorni dall’accertamento. Se la notifica avviene all’estero, allora il termine si estende a 360 giorni.
In più un verbale può essere contestato in presenza di vizi di forma che riguardano il suo contenuto oltre che la notifica. Prima di pagare una multa conviene leggere con attenzione dal momento che potrebbe non essere dovuto alcunché.
I vizi di forma più comuni sono:
mancata esposizione dei fatti;
omissione o errata indicazione della data e dell’ora in cui è avvenuta l’infrazione (quando da ciò risulti pregiudicata l’esatta identificazione del fatto);
erronea indicazione delle generalità del conducente;
errata indicazione del tipo e della targa del veicolo, quando non possono essere desunti con certezza in altro modo;
mancata, non chiara o insufficiente indicazione delle motivazioni di mancato fermo;
mancata o errata indicazione dell’autorità competente per il ricorso;
mancata, non chiara o insufficiente informazione riguardo l’obbligo di comunicare i dati del conducente;
errore sulla norma violata o sulla sanziona da pagare;
mancata indicazione circa la possibilità per il trasgressore di ricevere uno sconto del 30% sull’importo totale della multa in caso di pagamento entro 5 giorni dalla notifica;
incoerenza tra l’infrazione rilevata e le caratteristiche del tratto di strada.
La mancanza di informazioni o lievi errori sui singoli elementi del verbale non rendono in automatico nulla la notifica. Davanti al Giudice di Pace la multa risulterà nulla solo se, a causa dell’errore, siano compromessi i diritti del soggetto multato.
Il più “comune” errore che può far decadere la contravvenzione si ha quando si generano delle incongruenze tra la via riportata sul verbale e l’avvenuta violazione. Cioè quando, per esempio, per la strada menzionata nel verbale non è contemplata la violazione notificata. Può capitare che venga contestato un eccesso di velocità in un tratto di strada in cui non sono previsti dei limiti specifici.
L’assenza del numero civico sul verbale può renderlo nullo solo nel caso in cui la violazione, notificata, venga commessa su un tratto di strada così lungo da non potere consentire di identificare il luogo in cui sia avvenuta effettivamente, come una multa per il passaggio con il rosso su una strada che unisce due comuni e regolamentata da più semafori.
Gli errori riguardanti la tipologia di veicolo o la targa quando non consentono di identificare in maniera certa il mezzo e quindi del legittimo proprietario. Oppure errori riguardati la data dell’accertamento della violazione, visto che riportando una data erronea non si permette al soggetto l’applicazione del diritto di difesa.
Ci sono però vizi di forma che non rendono nullo un verbale. In questa categoria possono essere inclusi tutti gli errori o mancanza di informazioni che, anche se importanti, non invalidano la contravvenzione perché compensati da altri dati/informazioni riportate sul verbale. La data di nascita errata del trasgressore non comporta la nullità del verbale se sono presenti altre informazioni (nome e cognome, codice fiscale, etc.) che ne permettono la corretta identificazione. Neanche l’assenza di dati riguardati il colore e/o il modello dell’auto possono invalidare la multa.
L’assenza del numero civico non invalida il verbale se, chi contesta, non presenti al giudice le prove che in quel tratto di strada non è punibile l’infrazione notificata. Infine, il verbale non è nullo quando l’errore è facilmente rilevabile con la diligenza e la capacità dell’uomo medio.
Una volta individuato un vizio di forma, esistono tre strade per fare ricorso:
Autotutela. È la prima opzione, si esercita direttamente presso l’ente che ha redatto il verbale e l’annullamento verrà stabilito direttamente dallo stesso. Non vi sono termini per questa tipologia di ricorso, ma bisogna fare attenzione a quelli per il ricorso a prefetto e giudice di pace, poiché non sarà poi possibile esercitare queste due opzioni in caso di rigetto del ricorso in autotutela.
Prefetto. In questo caso si tratta di errori di forma che non richiedono una valutazione che entri nel merito del caso. Si ha tempo 60 giorni dalla notifica del verbale e si può avanzare il ricorso mediante raccomandata con ricevuta di ritorno oppure presentandolo direttamente all’ente che ha elevato la contravvenzione. Il Prefetto deve rispondere alla richiesta entro 120 giorni.
Giudice di pace. Qui si entra nel merito del caso. Al giudice di pace ci si può rivolgere direttamente o a seguito di un’ordinanza avversa del prefetto, entro 30 giorni dall’ordinanza stessa o dalla notifica del verbale, ottenendo una sorta di secondo grado di giudizio. In questo caso il ricorso va presentato presso la cancelleria del giudice stesso o nuovamente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
In ogni caso, l’automobilista deve produrre la documentazione atta a dimostrare l’esistenza dell’errore di forma e non deve pagare la multa se intende fare ricorso.
L’autotutela e il ricorso al prefetto sono gratuiti, per il ricorso al giudice di pace invece occorre fare invece delle valutazioni di opportunità. Infatti il costo da sostenere sarà pari a 43 euro per il contributo unificato. Per le multe di importo superiore ai 1.033 euro (fino a 1.100), al contributo unificato bisognerà aggiungere una marca da bollo da 27 euro (il contributo sale con il crescere dell’importo della sanzione amministrativa contestata). Si valuterà questa opportunità soprattutto in caso di multe dall’importo elevato.
Se l’errore non rientra tra quelli che potrebbero giustificare la nullità del verbale, occorre pagare la multa. Il pagamento deve avvenire entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di notificazione o di contestazione del verbale. Inoltre se paghi entro i primi 5 giorni, l’importo da versare sarà scontato del 30% rispetto a quanto indicato sulla multa.
Se non paghi trascorsi i 60 giorni previsti dalla legge, la tua multa seguirà il percorso dei debiti con Fisco ed Enti Pubblici fino ad arrivare all’iscrizione a ruolo e all’emissione della cartella esattoriale da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione o dall’ente di riscossione locale.
