Farmaci da banco: cosa prevede la normativa di riferimento

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La definizione di “farmaco da banco” viene impiegata per indicare i prodotti farmaceutici il cui utilizzo non è subordinato alla prescrizione medica. In realtà, l’assenza dell’obbligo di ricetta contraddistingue sia i prodotti SOP (Senza Obbligo di Prescrizione) sia quelli OTC (Over The Counter, letteralmente “da banco”). A differenza di quanto si possa pensare, non si tratta di due denominazioni equivalenti ma identificano due tipologie di farmaco caratterizzate da una sottile ma significativa differenza. In questo articolo, vediamo in cosa consiste in relazione alle prescrizioni della normativa vigente nel nostro paese.

Definizione di OTC e SOP

Come riporta il sito ufficiale dell’AIFA, i farmaci OTC sono “medicinali non soggetti a prescrizione medica, che possono essere oggetto di pubblicità presso il pubblico”. I SOP, invece, pur non essendo soggetti a prescrizione medica, non sono da banco e non possono essere pubblicizzati. In entrambi i casi si tratta di prodotti che si possono assumere – meglio se dopo consulto con il proprio medico curante oppure il farmacista di fiducia – per trattare condizioni e disturbi sporadici, ossia che non hanno carattere cronico o patologico. I farmaci da banco sono formulazioni caratterizzate perlopiù da blandi (e piuttosto rari) effetti collaterali, costituiti perlopiù da ipersensibilità al principio attivo contenuto nel farmaco.

 

Ciò nonostante, per alcune categorie di soggetti (donne in stato di gravidanza o in fase di allattamento o pazienti già sottoposti a cure farmacologiche) è bene rivolgersi ad un medico prima di assumere il farmaco. Più in generale, è sconsigliato utilizzare in maniera inappropriata o abusare di questo tipo di farmaci; di contro, bisogna sempre rispettare dosaggio e posologia indicati nel foglietto illustrativo.

Modalità di vendita al pubblico dei farmaci da banco

Il Decreto-Legge 18 settembre 2001, n. 347 stabilisce che i farmaci senza obbligo di prescrizione medica “devono recare un bollino di riconoscimento che ne permetta la chiara individuazione da parte del consumatore”; il dispositivo sancisce, inoltre, “il libero e diretto accesso da parte dei cittadini ai medicinali di automedicazione in farmacia”.

In aggiunta, in base a quanto disposto dall’articolo 5 del Decreto-legge 04 luglio 2006 , n. 223, la vendita è consentita (presso i negozi fisici) durante l’orario di apertura dell’esercizio commerciale, all’interno di un reparto apposito.

I farmaci da banco e senza obbligo di prescrizione possono essere venduti anche dalle cosiddette farmacie online autorizzate come, ad esempio, Anticafarmaciaorlandi.it. A stabilirlo è l’articolo 112-quater Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219 il quale vieta esplicitamente “la fornitura a distanza al pubblico dei medicinali con obbligo di prescrizione medica”. Al contempo, le farmacie e le parafarmacie possono “fornire medicinali a distanza  al pubblico” e, di conseguenza, effettuare la vendita online tramite siti o e-commerce previa autorizzazione da parte della Regione, la provincia autonoma o qualsiasi altra autorità competente. Affinché una farmacia sia autorizzata a vendere farmaci da banco a distanza sono deve inviare una tempestiva comunicazione all’autorità competente, fornendo le seguenti informazioni: inizio dell’attività di vendita, denominazione e numero di partita IVA del sito logistico (la farmacia o parafarmacia fisica a cui è collegato l’e-commerce) nonché l’indirizzo del sito internet utilizzato per vendere i prodotti.

L’ecommerce – all’interno di ciascuna pagina web – deve recare il ‘logo comunitario’ (una croce bianca su sfondo a strisce verdi) contenente un collegamento ipertestuale con reindirizzamento al portale istituzionale del Ministero della Salute. La presenza del logo rappresenta un requisito obbligatorio ai sensi della normativa vigente e consente agli utenti di identificare agilmente i siti autorizzati alla vendita online di farmaci senza obbligo di ricetta, a tutela dei propri interessi e della propria salute. A tal riguardo, si segnala che il Ministero della Salute tiene un elenco aggiornato – e consultabile gratuitamente – delle farmacie online autorizzate, divise per regione o provincia autonoma di pertinenza.