Farmacie online autorizzate: come capire se lo sono davvero

Le farmacie online non sono più da considerare una nicchia di mercato, poiché la loro nascita e il loro sviluppo ormai è consolidato su tutto il territorio italiano. Ad accelerare la crescita degli e-shop farmaceutici la pandemia da Coronavirus che, più generalmente, ha stimolato le vendite online in tutti i settori. 

E’ bene precisare in primo luogo che in Italia non è consentita la vendita online di farmaci che richiedono la prescrizione medica. La vendita online è possibile solo per i farmaci senza obbligo di prescrizione, tra cui i farmaci da banco, detti Over The Counter, ovvero medicinali da automedicazione, indicati per costipazioni moderate, per i quali non è necessario l’intervento del medico. Questi prodotti sono identificabili da un bollino sulla loro confezione.  

Tra i vantaggi delle farmacie online sono le modalità di acquisto e la ricezione dei prodotti ordinati. Spesso la consegna non contempla costi aggiuntivi, come Farmacia Uno con spedizione gratuita per acquisti superiori a 29.90 euro.

Farmacie online autorizzate: chi può vendere

L’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 indica nella fattispecie le farmacie autorizzate a vendere “medicinali senza obbligo di prescrizione” on line solo le farmacie e gli esercizi commerciali parafarmacie” o “corner della salute” della Grande distribuzione organizzata.

L’attività di vendita on line è autorizzata dalla Regione o provincia autonoma o altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle Regioni o delle Province autonome.

Vendita online: come ottenere l’autorizzazione

Le farmacie devono richiedere l’autorizzazione all’autorità territoriale in cui sono stabilite, comunicando denominazione, partita IVA e indirizzo completo del sito logistico; la data d’inizio dell’attività di vendita a distanza al pubblico di medicinali mediante i servizi della società dell’informazione; l’indirizzo del sito web utilizzato e le informazioni necessarie ad identificare il sito.

Dopo aver ottenuto l’autorizzazione, il titolare della farmacia in procinto di avviare l’attività deve registrare l’elenco dei soggetti autorizzati alla vendita a distanza al pubblico dei medicinali dove viene indicato l’indirizzo del sito web, nonché, ottenere copia digitale, non trasferibile, del logo identificativo nazionale (decreto del Direttore generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico 6 luglio 2015) che deve essere chiaramente visibile su ogni pagina del sito web della farmacia e contenere il collegamento ipertestuale alla voce corrispondente alla farmacia presente nell’elenco generato dal Ministero.

Il titolare che intende completare la procedura, deve compilare l’istanza alla pagina web del ministero della salute, inoltrando poi la richiesta tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected], allegando copia del documento di identità del presentatore dell’istanza, copia dell’autorizzazione rilasciata dalla regione, provincia autonoma o altra autorità competente, individuata dalla legislazione della regione o della provincia autonoma.

Conclusi gli accertamenti del caso, l’Ufficio competente del Ministero, registra il richiedente nell’elenco e  invia tramite pec alla farmacia un’unica copia digitale, non trasferibile, del logo e il collegamento ipertestuale che deve essere contenuto nel logo.

Divieto di utilizzo del logo ministeriale

E’ importante specificare, come da disposizioni di legge di seguito dettagliate, che la consegna del logo non costituisce un diritto di proprietà intellettuale sullo stesso. Infatti, non è consentito né per sé, né per terzi affittare, dare in locazione, cedere o trasferire a qualsiasi titolo e tipo di diritto relativo al logo comune ed al logo identificativo a terze parti. Non è permesso modificare l’aspetto del logo comune o del logo identificativo nazionale, nonché creare, sviluppare e/o utilizzare derivazioni o variazioni basate su qualsiasi loro parte, eccetto che aumentare o diminuire le dimensioni del logo identificativo nazionale. E’ vietato sviluppare o acquisire qualsiasi diritto di marchio registrato associato con il logo istituzionale della Commissione Europea, l’emblema Europeo, il logo identificativo nazionale e ogni derivazione dello stesso, tra cui qualsiasi registrazione nazionale, comunitaria o internazionale dei marchi registrati, immagine commerciale, nomi commerciali, marchi di servizio, simboli, slogan, emblemi, loghi, disegni che incorporano, integralmente o parzialmente, il logo identificativo nazionale di cui all’articolo 1.

Non è consentito unire il logo identificativo nazionale o qualsiasi parte di esso con qualsiasi altro oggetto che possa trarre in inganno terzi circa il significato e la forma del logo medesimo, nonché utilizzare il logo identificativo nazionale per attività che non rientrano nelle finalità stabilite dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

Tutti coloro che hanno ottenuto il logo sono responsabili di ogni violazione dei suddetti limiti e delle sanzioni amministrative e penali derivanti da ogni attività contrastante rispetto alle disposizioni di cui all’112-quater del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e devono comunicare, entro trenta giorni, ogni modifica delle condizioni di cui all’autorizzazione. In caso contrario, la stessa sarà soggetta a decadenza.