Nuove norme tutelano i consumatori nelle controversie sia nazionali sia transfrontaliere

“Il 6 agosto scorso è stato approvato il d.lgs. n. 130 che ha apportato molte modifiche al Codice del Consumo. Con questo nuovo decreto, che attua la direttiva dell’UE n. 2013/11/UE, sono state introdotte norme che tutelano i consumatori nelle controversie sia nazionali sia transfrontaliere”. Lo dichiara Canio D’Andrea, presidente Adoc Basilicata.

“In pratica – spiega – sono istituiti organismi indipendenti di risoluzione alternativa delle controversie (ADR, acronimo di Alternative Dispute Resolution) che possono accogliere reclami quando sorgono controversie tra consumatori e professionisti che operano in nazioni diverse.

Il decreto ha istituito anche la possibilità di attivare la risoluzione delle controversie con il sistemi informatici così detti online.

Inoltre, il decreto prevede che le parti potranno partecipare alle procedure di composizione delle controversie senza obbligo di assistenza legale. Naturalmente resta nella facoltà ai contendenti di farsi rappresentare da persone di loro fiducia.

La nuova legge prevede che gli organismi di mediazione (ADR), in funzione del campo d’azione, dovranno essere iscritti in appositi registri presso le autorità competenti, cioè presso il Ministero della Giustizia e quello dello Sviluppo economico, la Consob, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas, il sistema idrico (Aeegsi), l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) e la Banca d’Italia. Ciò per garantire indipendenza, imparzialità, trasparenza, efficacia, rapidità, equità nella gestione delle controversie.

Inoltre, è stata inserita la disciplina delle negoziazioni paritetiche derivanti dai protocolli di intesa stipulati tra le associazioni dei consumatori e le imprese o loro associazioni.

Le procedure, gestite dagli organismi ADR, sano gratuite o, comunque, possono prevedere dei costi “minimi” a carico dei consumatori.

La durata massima del procedimento è fissata in novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento, da parte dell’organismo ADR, del fascicolo completo della domanda.

A conclusione della procedura, le parti, prima di accettare la soluzione proposta dall’organismo ADR, devono essere informate sulle seguenti circostanze:

1) che hanno la possibilità di accettare o rifiutare la soluzione proposta;

2) che la partecipazione alla procedura non preclude la possibilità di rivolgersi ad un giudice per far valere le proprie ragioni;

3) che la soluzione proposta potrebbe essere differente rispetto al risultato che potrebbe essere ottenuto in un giudizio ordinario;

4) le parti, prima di accettare la soluzione proposta, devono essere informate sugli effetti giuridici dell’accettazione o del rifiuto della proposta;

5) infine, le parti, non sono tenute ad aderire immediatamente alla soluzione proposta dall’organismo ADR ma hanno a disposizione un tempo ragionevole per riflettere e decidere.

Si coglie subito l’importanza di questa norma che da maggiore flessibilità e garanzia all’azione di tutela dei consumatori.

I consumatori, anche attraverso le loro associazioni, con questi nuovi strumenti legislativi possono difendersi meglio e più rapidamente”.