Ferrara, limiti e divieti per l’utilizzo di materiale pirotecnico
Questo il testo dell’ordinanza del Sindaco Tagliani – protocollata e inviata al Prefetto lunedì 30 dicembre – in merito all’utilizzo dei fuochi pirotecnici e al loro divieto nei luoghi pubblici o di uso pubblico (testo integrale scaricabile in fondo alla pagina – file PDF).
In particolare, nell’ordinanza SI DISPONE IL DIVIETO dalle ore 00.00 del 31 dicembre 2013 alle ore 24.00 dell’1 gennaio 2014 ai detentori di materiale pirotecnico, non titolari di licenza di cui all’art. 57 del TULPS, né autorizzati all’attuazione di manifestazioni pirotecniche in luoghi pubblici:
1. di effettuare e far effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico, e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico;
2. l’utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all’art. 57 TULPS;
3. l’utilizzo di fuochi pirotecnici, anche posti in libera vendita, nei luoghi privati senza rispettare le istruzioni per l’uso stabilite sulle etichette, e le prescrizioni di cui al D.lgs. n.58/2010;
SI RACCOMANDA a) a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute e simili prospicienti la pubblica via, aree pubbliche o private ad uso pubblico di limitarne e controllarne l’uso per la effettuazione di spari, scoppi, lanci di fuochi pirotecnici, mortaretti, e simili, e comunque di evitare il lancio di detti artifici, nonché la caduta di altri oggetti pericolosi per la pubblica incolumità, verso luoghi pubblici o di uso pubblico ;
b) a genitori e tutori di minori, di vigilare sul corretto uso dei dispositivi nei luoghi privati, sul rispetto delle istruzioni, e per evitare che i minori raccolgano ordigni inesplosi;
c) ai proprietari di animali d’affezione, di vigilare e attivarsi affinché il disagio degli animali determinato dagli scoppi non causi danni alle persone e agli animali medesimi;
SI DISPONE PARTICOLARE VIGILANZA per contrastare la vendita dei materiali suddetti non conforme a quanto disposto dal D.lgs. n. 58/2010 (con particolare riferimento all’art. 5 che definisce vincoli per la vendita ai minori) e il loro uso non conforme a quanto disposto nella presente ordinanza per tutto il suddetto periodo; – il Corpo di Polizia Municipale Terre Estensi e le Forze di Polizia sono incaricati di assicurare il rispetto della presente ordinanza;
SI AVVERTE – che alla violazione delle suddette disposizioni consegue la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti;
– che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo davanti al Prefetto di Ferrara nelle forme di legge;
– che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso,oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.
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