Riforma istituzionale in vista

Nella bozza di riforme messa a punto dai tecnici dei partiti della maggioranza si prevede non solo una riduzione del numero dei parlamentari, ma anche il superamento del bicameralismo perfetto a favore dell’introduzione di elementi di federalismo. Quanto al Governo, la bozza intende rafforzare il ruolo del presidente del Consiglio, oggetto del voto di fiducia a maggioranza semplice, sfiducia a maggioranza assoluta, che tra le nuove prerogative potrà chiedere al capo dello Stato lo scioglimento anche di una sola delle Camere. La bozza, che ha ottenuto un primo via libera bipartisan, dovrà essere ora “adottata” ufficialmente dai leader e presentata alle Camere sotto forma di disegno di legge costituzionale.

La normativa, si legge nel testo messo a punto dal responsabile Riforme del Pd Luciano Violante, dal vice presidente del PdL al Senato Gaetano Quagliariello, dal deputato dell’Udc Ferdinando Adornato, da Italo Bocchino di FLI e dal parlamentare dell’ApI Pino Pisicchio, può essere distinta in tre blocchi di norme “coerenti tra loro”, ma ognuno con autonomia rispetto agli altri. Il primo blocco riguarda la “Forte rappresentanza”, il secondo il “Forte Parlamento”, terzo, il “Forte Governo”.

I deputati saranno 508, 8 dei quali nella circoscrizione Estero, mentre il Senato sarà eletto su base regionale, salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e sarà composto da 254 senatori (4 all’Estero). Elettorato attivo per Camera e Senato a 18 anni, mentre si abbassa l’età di quello passivo: 21 anni per la Camera (attualmente 25) e 35 per Palazzo Madama (40). E’ prevista una riduzione da 7 a 5 del numero minimo di senatori per regione.

Si prevede una semplificazione del procedimento legislativo con superamento del bicameralismo paritario e l’introduzione di elementi di federalismo istituzionale. Si parlerà di “Bicameralismo eventuale” e non più obbligatorio e del potere di richiesta del voto a data fissa da parte del presidente del Consiglio. “Nel caso si accettasse la ripartizione delle competenze tra Camera e Senato sulla base dell’art. 117 della Costituzione – si legge nella nota informativa preliminare alla bozza – la previsione presso il Senato della Commissione per il parere obbligatorio sui ddl relativi alle Regioni, introdurrebbe un elemento di federalismo”. Potenziamento del ruolo del presidente del Consiglio e consolidamento del Governo. La fiducia è data al solo premier a maggioranza semplice. La sfiducia (solo costruttiva) dovrà essere data, invece, a maggioranza assoluta. Il presidente del Consiglio può chiedere al presidente della Repubblica la nomina e la revoca dei ministri e può chiedere il voto a data fissa dei provvedimenti del Governo e ha la facoltà di chiedere al capo dello Stato lo scioglimento delle Camere. Si prevedono effetti semplificatori del voto di fiducia. Il testo introduce l’istituto della sfiducia costruttiva. Sarà possibile cambiare premier e maggioranza solo ci sono una maggioranza e un presidente del Consiglio pronti a sostituirli. La bozza prevede che la funzione legislativa venga esercitata dalle due Camere. Scompare, dall’art.70 della Costituzione, il termine “collettivamente”. Per il resto, cambia l’art.71 si ribadisce come l’iniziativa delle leggi appartenga al Governo, a ciascun membro delle Camere e agli organi e agli enti ai quali sia conferita dalla legge costituzionale, ma si aggiunge anche che i disegni di legge saranno presentati “al presidente di una delle Camere”. Identica, invece, la disposizione che riguarda l’iniziativa popolare delle leggi. Il processo legislativo verrà accelerato, poiché i testi di legge subiranno una sola lettura dalla Camera. L’altro ramo del Parlamento conserverà la prerogativa di poter “richiamare” il testo dietro un’espressa richiesta del suo presidente ma sarà obbligato a licenziarlo entro 15 giorni. La differenza tra Camera e Senato riguarderà anche la materia dei provvedimenti. Nel nuovo art.72, si dice che i disegni di legge riguardanti prevalentemente le materie “di cui al II comma dell’art.117”, saranno assegnati alla Camera dei Deputati. E il II comma dell’art.117 parla della potestà legislativa esclusiva dello Stato. Dovranno essere esaminati dal Senato, invece, i disegni di legge relativi per lo più alle materie di cui si parla nel III comma dell’art.117 e cioè tutto ciò che riguarda la “Potestà legislativa concorrente”. A Palazzo Madama, si legge nel testo verrà istituita la “Commissione paritetica per le questioni regionali” che sarà composta dai presidenti delle Assemblee rappresentative delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nonchè “da un uguale numero di senatori che rispecchi la proporzione dei membri dell’Assemblea la quale esprime parere obbligatorio sui disegni di legge riguardanti le materie di cui al III comma dell’art.117” (Potestà legislativa concorrente). I disegni di legge verranno assegnati “con decisione insindacabile” ad una delle due Camere, di intesa tra i loro presidenti secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Il disegno di legge, si prevede ancora nel nuovo art.72 così come riformulato dai tecnici, verrà esaminato “secondo le norme del regolamento della Camera alla quale è stato assegnato, da una Commissione e poi dalla Camera stessa che l’approva articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento stabilirà quindi “procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza”.