Pronti a pagare l’imposta comunale sugli immobili

Conto alla rovescia. Fra una settimana, per l’esattezza il 16 giugno, scade il primo degli adempimenti fiscali di quest’anno, ossia l’Ici. Il versamento del 50% dell’imposta su base d’anno riguarda solo i proprietari delle seconde case, e chi possiede una prima casa di lusso. Nessuna novità di legge rispetto al passato, ma per essere certi delle aliquote e delle possibili agevolazioni per le case date in uso ai parenti è necessario verificare cosa prevedono le delibere comunali in materia. L’ultima parola spetta sempre al Comune. La legge, infatti, dal 2008 ha stabilito l’esclusione dal pagamento dell’Ici per la prima casa, esclusi gli immobili di categoria catastale A/1, A/8 e A/9: per case di prestigio, ville e dimore storiche non ci sono novità e continua ad applicarsi la precedente detrazione di 103,29 euro, o quella più elevata eventualmente prevista dal Comune. Sempre al Comune, in base alla legge, spetta la decisione in merito alle abitazioni “assimilate” alla prima casa, poichè fin dal 1992, data di istituzione del tributo, è stato riconosciuto agli enti locali il diritto di deliberare in materia. Tra gli immobili che possono o meno essere “assimilati” alla prima casa ci sono le abitazioni possedute in aggiunta alla prima casa, o comunque non abitate direttamente dal proprietario, ma concesse in uso gratuito ai parenti. I singoli comuni fanno differenza su molti aspetti: c’è, infatti, chi riserva l’esenzione prima casa agli immobili concessi a genitori e figli, ed esclude quelli concessi al solo coniuge. Ci sono Comuni che richiedono la residenza anagrafica e Comuni che obbligano alla presentazione del comodato registrato, o a una autocertificazione in merito. In ogni caso quello che il Comune decide è legge in materia di tributi locali, e quindi non ci si può opporre o non si può contestare in alcun modo la scelta effettuata, e quindi l’eventuale obbligo di pagamento. Lo stesso principio si applica anche per quel che riguarda il trattamento ai fini Ici delle abitazioni possedute dai residenti all’estero: ai Comuni l’ultima parola. lo stesso principio si applica per le pertinenze: spetta al Comune decidere quante e quali pertinenze esentare. E anche per le eventuali agevolazioni concesse in casi di immobili dati in locazione agli studenti i con contratti a canone concordato a far testo è solo la delibera comunale. L’unico modo per avere certezze sul pagamento ed evitare cattive sorprese è quindi quello di verificare la delibera comunale. Nel data base del Dipartimento delle finanze sono presenti tutte le delibere: è sufficiente scegliere l’anno e digitare il nome del Comune. Se la delibera in quelle determinato anno non si trova, occorre verificare gli anni precedenti, poiché i comuni possono semplicemente confermare le decisioni prese in passato senza approvare nuove delibere. Per il pagamento ammessa la compensazione – Infine per quel che riguarda il pagamento, per l’Ici è possibile la compensazione con altri crediti fiscali. Quindi chi ha un credito Irpef e non lo ha richiesto a rimborso ma ha scelto, appunto, la via della compensazione, può utilizzare la somma in questione per pagare l’Ici utilizzando il modello F24.