E-commerce: come funzionano le autorizzazioni?

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Aprire un’attività online richiede una serie di azioni e pratiche burocratiche e amministrative, tra cui rientrano a pieno titolo le autorizzazioni, specialmente per alcuni specifici comparti merceologici e anche di servizio

Si parla sempre di e-commerce in termini di fatturato, anche perché il 2022 ha segnato un ulteriore incremento delle vendite a distanza: si parla del +18 per cento per i prodotti e di 59 punti percentuali in più per i servizi. Gli italiani spendono di più, ma è anche vero che ogni giorno nuove attività si affacciano sul mercato telematico: i dati aggiornati al 2023 registrano un numero di imprese online pari a 32.754 e-commerce, ovvero più di 28 mila imprese appartenenti ai settori più svariati.

La questione pone l’attenzione sul percorso, anche burocratico, da intraprendere per poter aprire un e-commerce o uno shop sul canale digitale, e in particolar modo su alcune pratiche, ma anche e soprattutto sulle autorizzazioni necessarie. Si tratta di step importanti per poter iniziare a vendere a distanza in piena regola.

Innanzi tutto, a livello base, tutte le aziende che intendono essere presenti online devono rispettare alcune indicazioni fornite dalla normativa di settore, e valide a livello indistinto, come disciplinato dal d.lgs 70/2003:

  • reperibilità dei dati aziendali, come ragione sociale, sede legale, indirizzo e-mail e numero telefonico
  • indicazioni sulle caratteristiche dei prodotti o dei servizi venduti online
  • informativa sulle modalità contrattuali, ovvero specifica dei termini e delle condizioni di vendita o di erogazione del servizio
  • trasparenza in merito a prezzi e promozioni attivate, come previsto dal Codice del Consumo

Come si è detto, l’azienda deve indicare in modo chiaro quali prodotti e/o servizi vengono venduti, e dunque deve essere chiaramente inquadrabile dal potenziale acquirente interessato, sempre ai fini della correttezza e della trasparenza. Alle regole valide a livello generalizzato se ne aggiungono però altre relative ad alcuni comparti nello specifico, che includono l’aspetto delle autorizzazioni.

Qualora un’azienda venda dei prodotti realizzati da terze persone, importante è il rispetto della disciplina del diritto d’autore, con particolare riferimento alle opere fotografiche, di cui deve essere citato il nome dell’autore dello scatto nonché le modalità di condivisione da parte degli utenti, anche in considerazione dell’aumento di siti dedicati alle attività di stoccaggio fotografico. Alcuni settori richiedono inoltre delle autorizzazioni speciali, in relazione al tipo di prodotto o servizio venduto. Di base, devono essere richiesti l’attribuzione di partita IVA e il codice di attività Ateco riferito al commercio online, che vanno trasmessi al Comune, come stabilito dal D.Lgs 114/98, salvo per chi vende opere di proprio ingegno (ad esempio artisti, musicisti, scrittori) o pubblicazioni scientifiche su supporti digitalizzati.

Oltre alla trasmissione in via telematica della Scia, ovvero la Segnalazione certificata di inizio attività, da inviare al Suap (Sportello Unico per le Attività Produttive), ci si deve dunque informare su altre specifiche autorizzazioni, regolate dalla normativa di settore.

Chi vende cosmetici a distanza, ad esempio, deve effettuare opportuna notifica in capo al Cosmetic Product Notification Portal (CPNP), gestito dalla Commissione Europea, ma anche ottenere i permessi della Asl in relazione al rispetto delle fondamentali norme igienico-sanitarie.

Anche la vendita online di prodotti farmaceutici senza prescrizione medica è soggetta al possesso di autorizzazione da parte del Ministero della Salute, mentre chi vende alimenti a distanza deve aver frequentato un corso SAB (“Somministrazione di alimenti e bevande”), aver lavorato per almeno due anni nel comparto o essere in possesso di diploma professionale. Nel caso di vendita di prodotti artigianali è richiesto il possesso del certificato HACCP, connesso alla sicurezza degli alimenti, all’igiene del luogo di lavorazione, all’etichettatura dei prodotti.

Nell’ambito dei servizi, le autorizzazioni, nel caso di vendita di contenuti, riguardano principalmente il copyright, mentre in uno specifico comparto, ovvero quello del gioco legale a distanza, la piattaforma che eroga tale servizio deve essere obbligatoriamente in possesso del numero di concessione o licenza ADM, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che regola il gioco pubblico per conto dello Stato. Solo i siti ADM sono legali in Italia: questo non significa che gli operatori non autorizzati nel territorio italiano non lo siano altrove, soltanto che sono regolamentati da altre autorità territoriali, ad esempio come lo sono i casinò online in Svizzera, oppure a Malta, a Curaçao, e così via.

Il concetto sopra espresso richiama anche a un altro aspetto da considerare quando si apre un e-commerce fuori dal territorio di residenza, ovvero in un paese estero. Sebbene, nel caso in cui si tratti di un paese UE non italiano, la normativa europea di riferimento è univoca, esistono infatti delle leggi nazionali che vanno conosciute e rispettate, per agire in piena legalità.                  Le condizioni di contratto, inoltre, dovranno essere obbligatoriamente scritte nella lingua del paese prescelto per offrire i propri prodotti o servizi a distanza.

Agli obblighi sopra citati si aggiunge la normativa disciplinata dal GDPR in relazione ai cookie e al consenso informato rispetto al trattamento dei dati personali dell’utente. L’utente deve dunque essere messo a conoscenza di come verranno utilizzati i dati da lui forniti, se solo a livello tecnico oppure per attività di profilazione a scopo commerciale. Nel caso in cui una promozione o una vendita avvenga sul sito, il consenso deve essere prestato compilando una form oppure attraverso un banner esplicativo, con degli appositi “flag” da spuntare.

Il principio della trasparenza sulla raccolta dati, oltre alle autorizzazioni, serve a impostare una relazione commerciale improntata sulla correttezza, e comunque a evitare sanzioni in caso di mancato rispetto delle indicazioni di legge.