Stralcio mini cartelle: si riaprono termini e modalità

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Il Milleproroghe ha esteso la possibilità di deliberare l’annullamento dell’intero importo affidato alla riscossione, ampliando quanto previsto dalla manovra che prevedeva, senza un provvedimento contrario da parte dell’ente, l’annullamento automatico solo delle sanzioni e degli interessi. Slitta al 31 marzo anche la possibilità di non aderire allo stralcio parziale.

Nuova opportunità per i Comuni che decidono di aderire allo stralcio delle cartelle sotto i 1000 euro. Il decreto milleproroghe concede la possibilità di annullare integralmente le mini cartelle. In questo caso il Comune dovrà dire “si” (con appositi moduli pubblicati sul sito dell’Agenzia della Riscossione). Inoltre è possibile, sempre per i Comuni, entro il 31 marzo dire invece di “no” allo stralcio parziale che è automatico. Cioè lo stralcio per le sole sanzioni e interessi, previsto dalla legge di Bilancio. I contribuenti hanno quindi una nuova possibilità se il loro Comune aderirà all’iniziativa. Sono però già molte le amministrazioni che hanno dichiarato che non avrebbero aderito allo stralcio parziale entro la prima scadenza del 31 gennaio. È dunque improbabile che accolgano questa seconda opportunità legata alla “tregua fiscale”.

In una nota si spiega che “Agenzia Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet le istruzioni e i moduli aggiornati con le novità previste dal decreto Milleproroghe sull’annullamento dei debiti fino a mille euro. Da oggi, lunedì 6 marzo, è dunque disponibile online il modulo che gli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (per esempio i Comuni), devono utilizzare per comunicare, entro il 31 marzo 2023, la decisione di aderire allo stralcio ‘integrale’ dei debiti fino a mille euro riferiti al periodo 2000-2015. La legge di conversione del decreto Milleproroghe, infatti, ha esteso anche a tali enti la possibilità di deliberare l’annullamento dell’intero importo affidato alla riscossione, ampliando così quanto previsto dalla Legge di Bilancio che prevedeva, in assenza di un provvedimento contrario da parte dell’ente, l’annullamento automatico solo delle sanzioni e degli interessi (c.d. stralcio parziale).

Inoltre la Legge ha stabilito lo slittamento, dal 31 gennaio al 31 marzo 2023, del termine entro il quale gli stessi enti devono deliberare l’eventuale non applicazione dello stralcio “parziale” e comunicare il relativo provvedimento all’agente della riscossione. Sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, nella sezione “Enti Creditori”, sono presenti le informazioni e i moduli da utilizzare sia per la comunicazione del provvedimento di applicazione dello stralcio “integrale” sia per i provvedimenti di diniego dell’annullamento “parziale”, da inviare esclusivamente all’indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec) indicato nei moduli, insieme a una copia del provvedimento stesso.

Per effetto di questo differimento la cancellazione delle mini cartelle sarà effettuata non più al 31 marzo ma bensì al 30 aprile 2023.