Esteso l’indennizzo anche ai casi in cui la vaccinazione è solo raccomandata: diminuisce il peso del consenso informato

Il decreto legge Sostegni-ter (Dl 4/2022) ha introdotto – in modo inatteso – un’estensione dell’indennizzo per danni da vaccino a favore di chi non ha l’obbligo. L’articolo 20 del richiamato Dl stabilisce che l’indennizzo spetta anche a chi abbia riportato un danno biologico permanente “a causa della vaccinazione anti Sars-Cov2 raccomandata”. Quella obbligatoria non è menzionata, perché già inclusa nel perimetro della legge 210/1992.

L’ampliamento della platea potrebbe essere un modello di estensione a tutti i casi di alea terapeutica e mira alla deflazione del contenzioso. Infatti per chiedere il sussidio occorre rinunciare a eventuali azioni risarcitorie fondate sull’accertamento di vere e proprie responsabilità civili.

La Corte costituzionale (sentenza 5/2018) ha affermato che l’imposizione dell’obbligo, oltre che volta a preservare lo stato di salute altrui, deve esser tale da non incidere negativamente sulla salute di chi è obbligato, salvo per le sole conseguenze che appaiano normali e, quindi, tollerabili. Va dunque prevista un’equa indennità per chi riporti danni seri a seguito di vaccino obbligatorio. Perciò le leggi 210/1992 e 229/2005 prevedono già indennità per danni psicofisici permanenti da vaccinazioni obbligatorie.

Rimane ferma la possibilità di una più ampia tutela risarcitoria, laddove si possa dare la (difficile) prova che il danno sia imputabile a una condotta colposa del vaccinatore, del ministero della Salute o di altri potenziali responsabili nel processo di produzione del farmaco.

Si è più volte espressa la Consulta, ritenendo che gli indennizzi della legge 210/1992 vadano riconosciuti anche per gli eventi avversi derivati da vaccinazioni “raccomandate” dall’autorità sanitaria italiana, perché la ratio è la stessa. Di qui l’aggiunta apportata all’articolo 20 del Dl 4/2022.