Assicurazione obbligatoria anche per il veicolo su suolo privato in attesa della demolizione

Una sentenza europea chiarisce che la RC auto è obbligatoria anche per il veicolo non più idoneo alla circolazione e parcheggiato su suolo privato in attesa della demolizione. Per la Corte Ue, causa C-383/19 relativa ad un caso polacco, non ci sono scusanti per la mancata stipula dell’assicurazione a meno che il veicolo non sia stato ritirato dalla circolazione.

Il 7 febbraio 2018, il distretto di Ostrów, è divenuto proprietario, a seguito di confisca, di un veicolo immatricolato in Polonia. Il 20 aprile 2018, il distretto ha assicurato il veicolo a partire dal successivo giorno di apertura dell’amministrazione, dal lunedì 23 aprile 2018. Tenuto conto delle sue cattive condizioni tecniche il distretto ha disposto che il veicolo fosse rottamato, la radiazione è avvenuta il 22 giugno. Il 10 luglio, il Fondo di garanzia assicurativa ha inflitto al distretto una sanzione di 933 euro per essere venuto meno al suo obbligo di assicurare della responsabilità civile il veicolo nel periodo compreso tra il 7 febbraio e il 22 aprile 2018.

Il Tribunale distrettuale ha interrogato la Corte di Lussemburgo sull’esistenza di un obbligo di concludere un contratto di assicurazione della responsabilità civile per un veicolo immatricolato in uno Stato membro che si trova su un terreno privato, non è idoneo alla circolazione a causa delle sue condizioni tecniche ed è destinato alla demolizione per scelta del suo proprietario. Con la sentenza, la Corte ha dichiarato che l’RC è obbligatoria per un veicolo immatricolato in uno Stato membro, che si trova su un terreno privato e che è destinato alla demolizione a causa della scelta del suo proprietario, anche quando tale veicolo non è, in un dato momento, idoneo a circolare a causa delle sue condizioni tecniche.

La Corte ricorda che la nozione di “veicolo” è oggettiva e indipendente dall’uso che ne viene fatto o che ne può essere fatto. Se, prosegue la decisione, il mero fatto che un veicolo è, in un determinato momento, inidoneo a circolare fosse sufficiente a privarlo della sua qualità di veicolo e a sottrarlo all’obbligo di assicurazione, il carattere oggettivo di tale nozione di “veicolo” sarebbe rimesso in discussione. Inoltre, l’obbligo di assicurazione non è connesso all’uso del veicolo come mezzo di trasporto in un determinato momento né alla questione se il veicolo di cui trattasi abbia effettivamente causato danni. Pertanto l’obbligo di assicurazione non può essere escluso per il mero fatto che un veicolo immatricolato è, in un determinato momento, inidoneo a circolare a causa delle sue condizioni tecniche e, quindi, inidoneo a causare un danno, e ciò anche se è questo il caso fin dal trasferimento del diritto di proprietà. Parimenti, l’intenzione di far demolire il veicolo non consente che esso sia sottratto all’obbligo di assicurazione.

In secondo luogo, tale obbligo, s’impone, da un lato, al fine di assicurare la tutela delle vittime di incidenti stradali, dal momento che l’intervento dell’organismo di indennizzo dei danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non assicurato è previsto esclusivamente nei casi in cui la conclusione dell’assicurazione è obbligatoria. Dall’altro lato, essa consente di assicurare al meglio il rispetto dell’obiettivo di garantire la libera circolazione sia dei veicoli che stazionano abitualmente nel territorio dell’Unione sia delle persone che si trovano a bordo dei medesimi.

In terzo e ultimo luogo, la Corte precisa che affinché un veicolo sia escluso dall’obbligo di assicurazione deve essere ufficialmente ritirato dalla circolazione, conformemente alle norme nazionali applicabili. La constatazione della inidoneità a circolare e della perdita della sua qualità di «veicolo» devono essere effettuate in modo obiettivo. A tale proposito, sebbene la cancellazione dell’immatricolazione del veicolo possa costituire una siffatta constatazione oggettiva, il diritto dell’Unione non disciplina il modo in cui un tale veicolo può essere legalmente ritirato dalla circolazione. Di conseguenza, tale rimozione può essere, secondo la normativa nazionale, diverso dalla cancellazione dell’immatricolazione del veicolo considerato.