Contratto di lavoro in somministrazione: come funziona

Introdotta dalla legge Biagi, la somministrazione di lavoro è una forma contrattuale flessibile. Può essere utilizzata dalle aziende che necessitano di nuovo personale per un periodo di tempo breve o medio-lungo.

Tradizionalmente, i rapporti di lavoro sono regolamentati da contratti stipulati da due soggetti: il lavoratore e il datore di lavoro. Tuttavia, in risposta a un mercato occupazionale che necessita di sempre maggiore elasticità e dinamismo, hanno trovato spazio nuove forme contrattualistiche. Tra queste, una delle più utilizzate è quella della somministrazione di lavoro.

Il contratto di lavoro somministrato prevede infatti la presenza di tre protagonisti: al datore di lavoro e al lavoratore si aggiunge un terzo soggetto, l’agenzia per il lavoro. La norma prevede che chi presta manodopera o servizi (il lavoratore) sia assunto dal somministratore (l’agenzia interinale) per andare in “missione” presso l’utilizzatore (un soggetto o un’azienda).

Le aziende che necessitano del supporto di un’agenzia di somministrazione lavoro possono rivolgersi a Jobtech, la prima in Italia a operare esclusivamente in digitale. Jobtech funge da intermediario tra il lavoratore e l’utilizzatore, agendo come punto di incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro. Allo stesso tempo, si occupa di ricercare e selezionare i candidati in base alle richieste e alle necessità dei clienti, per soddisfare al meglio i principi del lavoro flessibile garantendo la disponibilità di personale adeguatamente formato e costantemente aggiornato.

I lavoratori somministrati possono essere assunti sia a tempo determinato, sia a tempo indeterminato. In quest’ultimo caso, il contratto prende il nome di staff leasing.

Le imprese di ogni settore possono ricorrere alla somministrazione di lavoro per ampliare il proprio organico di operai, impiegati, quadri o dirigenti.

Chi presta attività professionale presso l’utilizzatore ha diritto a percepire il medesimo salario e a godere delle stesse garanzie assicurative e previdenziali (contributi, ferie, malattia, ecc.) dei lavoratori regolarmente assunti. L’agenzia somministratrice ha l’obbligo di informare il lavoratore sui rischi connessi alle attività professionali, ma anche il compito di formarlo e addestrarlo in merito alle mansioni che andrà a svolgere. La somministrazione di lavoro è invece vietata qualora si volessero rimpiazzare dei lavoratori che esercitano il proprio diritto di sciopero o per ampliare l’organico a seguito di una serie di licenziamenti collettivi. Ugualmente, non è possibile ricorrere al lavoro somministrato nel caso in cui sia in atto un regime di cassa integrazione, di riduzione degli orari o in cui non sia garantita la tutela e la sicurezza dei somministrati.