Sfratto per morosità: casi sempre più frequenti. Quanto deve attendere il proprietario?

L’aggravarsi della crisi economica ha inciso su molti settori ad inziare da quello immobiliare. Tante famiglie si sono ritrovate con un reddito inferiore o senza entrate. Sono quindi aumentati gli inquilini morosi e le relative procedure di sfratto per morosità.

Il proprietario di un immobile si pone tante domande quando si trova di fronte ad un caso di inquilino moroso. Le risposte vanno ricercate affidandosi a professionisti nello sfratto per morosità, competenti nel trattare casi di questo genere. La prima domanda che in tanti si pongono è relativa alle tempistiche necessarie per sfrattare l’inquilino che non paga. Se la procedura per lo sfratto viene portata a conclusione è perché l’inquilino non ha pagato nonostante le diverse opportunità concesse. Lo sfratto è per certi versi un atto estremo nel rapporto tra le parti. In ogni contratto è specificato il termine entro cui si deve effettuare il pagamento del canone mensile. Il ritardo massimo che il conduttore può fare nel corrispondere il dovuto è di 20 giorni, se la locazione è ad uso abitativo. Invece, se il contratto è ad uso commerciale, lo sfratto può intervenire solo in caso di notevole inadempimento. In questo secondo caso è un giudice a quantificare le tempistiche in relazione alla consistenza del canone e della morosità. Chiaramente i tempi sono più lunghi.

Se l’inquilino non paga dopo 20 giorni dalla scadenza della mensilità il proprietario può rivolgersi al Tribunale. In sede giudiziale il proprietario deposita un ricorso dove chiede la convalida dello sfratto per morosità. Se l’affittuario paga prima che il Tribunale emette il provvedimento, seppure dopo l’udienza di convalida, non si può procedere più allo sfratto. Ancora prima l’inquilino può saldare il dovuto. Può farlo all’udienza per la convalida che pertanto si chiude con l’estinzione del processo. Ma può anche impegnarsi a saldare determinando il rinvio dell’udienza ad altra data. Inoltre può chiedere al giudice il termine di grazia, la richiesta di concessione di un tempo di 90 giorni, per potere recuperare le somme per pagare gli arretrati e le spese. Alla successiva udienza il giudice verifica se è stato onorato il pagamento o meno. Nel primo caso la procedura di sfratto si chiude senza ulteriori conseguenze. Nel secondo viene convalidato lo sfratto e intimato all’inquilino di lasciare l’immobile.

Ma non è fatta per il proprietario. Infatti per eseguire concretamente la liberazione dell’immobile serve altro tempo. Il proprietario deve notificare una nuova intimazione a mezzo dell’Ufficiale Giudiziario. L’inquilino può anche non farsi trovare in casa per avvalersi del differimento. L’ufficiale fa un altro tentativo di notifica, finchè, per eseguire lo sfratto, deve chiedere l’intervento della forza pubblica.

Quest’ultima azione è la via obbligata se l’inquilino non collabora. Con l’aiuto dei Carabinieri bisogna forzare la serratura dell’immobile locato per eseguire lo sgombero. Le tempistiche per eseguire lo sfratto dell’inquilino che non paga non sono quindi brevi. Ci vogliono diversi mesi, sui tempi incide anche il carico di lavoro degli uffici giudiziari. Rivolgendosi a professionisti specializzati nello sfratto per morosità la procedura va a buon fine nel minore tempo possibile.