2019: come cambiano le norme in materia di sicurezza sul lavoro

Il 2018 si è chiuso con l’ennesimo bollettino nero in materia di sicurezza sul lavoro. Uno stillicidio di infortuni a volte di lieve entità, in troppi casi mortali. La tematica della sicurezza lavoro in fabbrica è centrale per il 2019. La legislazione italiana non è affatto carente in materia, tuttavia non tutte le aziende e i lavoratori rispettano a pieno le norme vigenti. La propria azienda è davvero un luogo di lavoro sicuro?

Sicurezza lavoro in fabbrica: una priorità

Ne abbiamo parlato con Andrea Addabbo, ingegnere che si occupa di sicurezza nei luoghi di lavoro. “Il D.Lgs. 81/08 rappresenta il riferimento per la sicurezza sul lavoro in Italia. La legge, emanata il 9 aprile 2008, ha abrogato le precedenti leggi e raccolto all’interno di un unico documento tutti i diversi aspetti della sicurezza” sottolinea il professionista. Questa legge non lascia nulla al caso. Infatti si compone di ben 306 articoli suddivisi in 13 titoli e ha anche 51 allegati. La 81/08 definisce con chiarezza le figure in azienda che devono dedicarsi alla prevenzione, alla protezione e, più in generale alla tutela della salute, in ogni ambiente di lavoro. Il Decreto si applica a tutte le imprese siano esse pubbliche o private e a tutte le categorie di lavoratori e a ogni tipologia di rischio che si può verificare negli ambienti di lavoro. E’ una legge molto completa. E’ importantissimo attenersi alle norme di sicurezza sul lavoro. A volte basta davvero poco per evitare un infortunio sul lavoro e per salvare la vita di un lavoratore.

Il documento di valutazione rischi in fabbrica

Tra i documenti più importanti per un’azienda c’è il dvr. Il Documento Valutazione dei Rischi deve essere creato da ciascuna ditta. Devono essere contenute le indicazioni che fanno riferimento alla sicurezza sul luogo di lavoro. L’Ingegnere Addabbo sul proprio portale aziendale cura un ampio blog con tutte le informazioni dettagliate sul tema e gli aggiornamenti normativi. Il dvr standardizzato fa riferimento ad un’azienda con un profilo di rischio basso e con un numero di lavoratori inferiore a cinquanta. Il DVR è un documento assolutamente obbligatorio e indispensabile. Le aziende devono sia effettuarne la redazione sia l’aggiornamento come stabilito dal D.Lgs. 81/08. “Lavorando come esperto di sicurezza sul lavoro, ho redatto numerosissimi DVR per aziende di Varese, Como, Lecco, Brescia, Milano e altre città del nord Italia” spiega il professionista. E’ importante affidarsi al migliore ingegnere della sicurezza per la redazione del DVR. Solo così si può avere un documento di valutazione dei rischi corretto, aggiornato e di facile consultazione anche in caso di controlli. “Un aspetto fondamentale legato alla sicurezza delle aziende è sicuramente la presenza di un Documento di Valutazione dei Rischi realizzato con criterio” rimarca l’esperto. Nelle aziende che impiegano del personale sia full time sia part time il documento è cruciale. In esso devono essere descritte sia le attività dell’azienda con i relativi fattori di rischio sia le misure di prevenzione e protezione adottate per ridurre o eliminare i possibili fattori di rischio. In più è necessario che siano esposti i piani per i miglioramenti in materia di sicurezza in cui spiegare entro quanto tempo si ha in programma di intervenire sulle criticità individuate. L’elenco non è affatto esaustivo. Dipende, infatti, dalla complessità di un’azienda e dalla quantità potenziale di rischi che differisce caso per caso. Ad incidere sulla complessità e l’entità del possibile rischio ci sono fattori come la dimensione, il livello di dettaglio. L’indagine richiesta cambia parecchio con il variare dei rischi di un’azienda. Se ad esempio si tratta di un ufficio contabile il DVR sarà meno complesso del documento che fa riferimento ad uno stabilimento chimico. “Molto spesso, interfacciandomi con realtà più piccole (non sempre meno problematiche) mi sento dire che non si può fare tutta questa carta, alla fine siamo solo un ufficio, non ci sono rischi qui” racconta l’Ingegnere. Però “non è vero che in un ufficio non ci sono rischi. Negli uffici non si usa l’elettricità? Non si rischia di inciampare e cadere?”. Ovviamente le dimensioni del DVR di attività del genere possono essere molto più contenute. Serve fare quindi tanta strada in materia di sicurezza sul lavoro. Tutti devono lavorare sulla prevenzione e non sottovalutare le leggi che regolano la sicurezza in fabbrica come in ufficio o in officina.

Come sono cambiate le norme nel nuovo anno

Un passo significativo è stato fatto nel 2013. La data del 30 giugno 2013 è stata una sorta di spartiacque. Prima le aziende con numero ridotto di lavoratori potevano auto certificare le condizioni di sicurezza. Bastava firmare un modulo in cui si garantiva l’assenza di condizioni di rischio. Invece dal 30 giugno 2013 in poi le cose sono cambiate. Tutte le attività di lavoro sono obbligate a compilare un DVR a dimostrazione dell’avvenuta analisi dei rischi. Non si tratta solo di burocrazia ma di sicurezza vera e propria per chi lavora. Il Ministero ha offerto la possibilità di ridurre la documentazione per chi, come gli uffici, i bar o le piccole officine, gestisce attività con rischi limitati o con poche lavorazioni e numero di lavoratori ridotto. Tutte questa attività possono compilare un DVR con una procedura standardizzata.

Il Dvr standardizzato: cos’è

Si tratta di uno strumento più snello e molto più facile da redigere. E’ paragonabile ad una checklist che il datore di lavoro può compilare in relazione ai rischi realmente presenti nel luogo di lavoro. La procedura prevede di consultare l’elenco dei rischi, di segnalare quelli presenti in fabbrica o in ufficio. Poi bisogna definire le misure idonee per la riduzione del livello di rischio. Quindi si pianificanoi tempi per il miglioramento. Il documento così redatto permette di monitorare l’attività e i rischi ad essa collegati. Non tutte le aziende pèrò possono adottare il dvr standardizzato. Infatti l’art. 29, c. 5 del D.Lgs. 81/08 precisa che, “fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f) . Nel comma 7 si riporta l’elenco delle attività che non possono usufruire della semplificazione. Per ovvie ragioni non possono usufruirne aziende dove si trattano elementi chimici, biologici, con atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni e connessi all’esposizione ad amianto. Ma anche aziende soggette al regime Seveso, con rischio di incidente rilevante. Sono escluse aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, industrie estrattive con oltre 50 lavoratori, strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 addetti e altri luoghi di lavoro con maggiori rischi potenziali. L’Ingegnere Addabbo consiglia ad esempio per un’officina o attività simili “sempre di fare un DVR più dettagliato. Ci sono rumore, vibrazioni, sostanze chimiche, rischi meccanici. Sono tutti fattori che richiedono un po’ più di cautela nella valutazione”.