La responsabilità medica in Italia: come è cambiato il rapporto medico paziente

E’ forse uno degli argomenti più complessi e delicati. La responsabilità medica in Italia è cambiata tantissimo negli ultimi anni nel nostro Paese. Soprattutto è mutato il rapporto tra medico e paziente. Sempre più spesso si chiama in causa la responsabilità del medico. La cronaca di tutti i giorni porta ad affrontare questo delicato aspetto. Ne abbiamo parlato con lo Studio Legale Mazzotta il cui staff di avvocati a Milano sono esperti in responsabilità medica e hanno le competenze per analizzare con cura i casi che si presentano.

Cos’è la responsabilità medica

Essa si applica nel momento in cui c’è un nesso causa-effetto tra la lesione (fisica e/o psicologica) del paziente e la condotta del medico, in aggiunta o meno a carenze da parte della struttura sanitaria in cui opera. Errore diagnostico, errore terapeutico. “Una materia particolarmente delicata” sottolinea l’avvocato Mazzotta. Infatti si prende in considerazione “non solo la libertà del cittadino, ma anche la responsabilità dell’operatore sanitario in tutte le sue possibili declinazioni (da quella civile a quella penale)”. L’amplificazione mediatica del fenomeno ha spesso inasprito il già delicato rapporto tra medico e paziente. Così è diventato sempre più importante per il dottore esporre dettagliatamente quali sono i diritti dell’assistito. Uno degli aspetti base è il consenso informato. E’ la manifestazione della volontà di sottoporsi a terapie mediche o di decidere di non sottoporsi alle cure. Sia il “Diritto alle Cure” sia il consenso informato si rifanno all’art. 5 della Convenzione di Oviedo datata 1997. Un intervento sulla salute inizia solo quando il paziente è stato informato sulla finalità e la natura dell’intervento ma anche sulle possibili conseguenze e i rischi a cui potrebbe andare incontro. Una volta sottoscritto il consenso la persona ha sempre la facoltà di ritrarlo in fase successiva. Il paziente così è pienamente coscientee può valutare in totale libertà la terapia proposta.

La colpa e l’errore medico

L’argomento più spinoso è quando si parla di errore del medico e di colpe da attribuireallo stesso e alla struttura sanitaria. Lo Studio Legale Mazzotta invita a riflettere sul concetto di errore medico. Insieme a quello di colpa, sono determinanti nello stabilire la tipologia di danno risarcibile. Ci sono diversi livelli di errore che la Giurisprudenza classifica e distingue. Partiamo dal caso di errore diagnostico. L’operatore sanitario fa una diagnosi non corretta della malattia. Quali sono le cause? Una raccolta non precisa dei dati anamnestici o del quadro familiare. Ma anche un sintomo sottostimato. All’errore diagnostico è correlato il concetto di ritardo diagnostico. Il medico potrebbe infatti procrastinare nel tempo la risoluzione dello stato patologico nel paziente. A differenza di quello diagnostico l’errore prognostico è legato ad una valutazione non corretta sul decorso della malattia del paziente. Esso potrebbe essere diretta conseguenza di un errore diagnostico. C’è poi da considerare l’errore terapeutico. La prescrizione di una terapia o la mancata realizzazione della stessa possono ricadere in questa casistica. Quando un medico ha colpa? E’ la domanda che in tantissimi si pongono. Quando si riscontra negligenza. Se quindi c’è stata distrazione o trascuratezza. Ad esempio nella prescrizione da parte del medico di un farmaco non corretto. Altra colpa può risiedere nella manifesta imprudenza. Si tratta di un atteggiamento avventato dell’operatore sanitario. Questo, pur cosciente dei rischi per il paziente, procede comunque. E infine i casi di imperizia. Il medico potrebbe non avere la preparazione professionale e tecnica sufficiente per fare fronte ad una specifica situazione.

Responsabilità medica: civile e penale

La Legge Gelli definisce i confini della responsabilità civile del medico. Tutto viene definito in modo netto. La responsabilità extracontrattuale (art. 2043 del Codice Civile) si identica nella responsabilità del danno da addebitare al medico che opera – a qualsiasi titolo – all’interno di una struttura sanitaria. C’è poi la responsabilità contrattuale se il danno è da imputare alla struttura sanitaria stessa. Sul fronte della responsabilità medica penale la Legge citata ha apportato importanti modifiche. Attualmente – spiegano i professioni dello Studio meneghino – infatti l’art. 590-sexies prevede la responsabilità penale per gli operatori sanitari nel caso di omicidio colposo o danni prodotti nell’esercizio della professione sanitaria. Invece è esclusa la colpevolezza per imperizia se il medico dimostra di essersi attenuto alle linee guide riconosciute. Trattandosi di un ambito molto sensibile serve affidarsi ad un avvocato esperto in responsabilità medica. Solo il migliore professionista della materia può analizzare con cura i fatti e dare tutte le informazioni e illustrare quali sono le possibili prospettive d’azione.