Il furto: il reato e le pene previste

Con il reato di furto, previsto dall’articolo 624 del Codice Penale, viene punita la condotta del soggetto che si impossessi di una cosa mobile altrui, sottraendola al possessore. E’ importante sottolineare come il delitto di furto non sia posto a presidio e protezione solamente del diritto di proprietà, bensì anche del mero possesso (o detenzione), talché si configurerà il reato anche qualora la cosa venga sottratta a colui il quale, pur detenendola, non ne sia il proprietario.

L’oggetto del reato di furto è una qualsiasi cosa mobile, nozione nella quale – per espresso dettato di Legge – rientrano anche l’energia elettrica o altro tipo di energia che abbia un valore economico. Il reato di furto è procedibile a querela di parte, tranne i casi di furto aggravato da una delle circostanze di cui all’articolo 625 del Codice Penale (dettate specificamente per tale delitto) o dalla circostanza aggravante prevista dall’art. 61 n. 7 del Codice Penale (l’aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità alla persona offesa. Qui un approfondimento invece sulle conseguenze di una denuncia per furto).

Tuttavia nella pratica giudiziaria si ha modo di notare come sia ben difficile la contestazione di un furto semplice (procedibile a querela), poiché nel fatto storico che costituisce il reato è facile notare la ricorrenza di una delle molteplici circostanze aggravanti previste specificamente per tale reato, con la conseguenza che, nella maggioranza dei casi, il delitto di furto sarà contestato nella forma aggravata e quindi sarà procedibile d’ufficio.

Per l’integrazione del reato di furto, dal punto di vista dell’elemento soggettivo del reato, è richiesto il dolo specifico: l’agente deve infatti commettere il reato al preciso fine di trarre profitto per sé o altri. Dal punto di vista delle pene applicabili il reato di furto, nella sua forma “semplice” e quindi senza aggravanti, sarà punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 154 a 516.

furti

Qualora ricorra una circostanza aggravante (e quindi ci si trovi nel caso di “furto aggravato”) la pena sarà della reclusione da due a sei anni e della multa da Euro 927 a Euro 1.500. Qualora invece ricorrano due o più circostanze aggravanti (e quindi ci si trovi nel caso di “furto pluriaggravato”) la pena sarà della reclusione da tre a dieci anni e della multa da Euro 206 ad Euro 1.549.

Una specifica disposizione legislativa (articolo 624 bis del Codice Penale) è poi dettata nel caso il reato di furto avvenga con introduzione in un luogo destinato a privata dimora o nelle sue pertinenze (furto in abitazione), oppure nel caso in cui l’impossessamento avvenga strappando la cosa di mano o di dosso dalla persona offesa (furto con strappo).

In tali casi la pena applicabile è della reclusione dal tre a sei anni e della multa da Euro 927 a Euro 1.500; qualora il furto in abitazione o il furto con strappo siano aggravati da una o più circostanze di cui agli articoli 61 e 625 del Codice Penale la pena sarà della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da Euro 927 ad euro 2.000.

Giuseppe Migliore – Studio Penale a Roma