Milano. Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti

Il consiglio comunale di Milano ha approvato la delibera di applicazione della Legge regionale per il “Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti” introducendo alcune specificità. Come consentito dall’articolo 4 della legge alcune parti di territorio verranno escluse dall’applicazione delle sue disposizioni per esigenze di tutela paesaggistica o igienico sanitaria, di difesa del suolo e di rischio idrogeologico.

La legge regionale non si applicherà negli ambiti caratterizzati da classi di fattibilità geologica F3 (fattibilità con consistenti limitazioni) e F4 (fattibilità con gravi limitazioni); nelle aree individuate dalla Direttiva “Alluvioni2 2007/60/CE – D.Lgs. 49/2010, negli scenari di pericolosità P1, P2 e P3 (con alluvioni frequenti o poco frequenti); nelle fasce di rispetto assoluto dei pozzi di captazione ad uso idropotabile. Saranno esclusi dall’applicazione della legge anche gli immobili sottoposti a vincolo di tutela diretta o indiretta (qualora non abbiano ottenuto il nullaosta dalle competenti Amministrazioni) e quelli disciplinati dal Piano dei servizi del vigente Piano di governo del territorio.

Per la sola funzione residenziale sono esclusi gli immobili inclusi nei NAF (Nuclei di antica formazione), ovvero il centro storico, e i centri degli antichi quartieri della città (Baggio, Figino, Niguarda, Trenno, Quinto Romano, Quarto Cagnino). La legge sarà invece applicabile ai seminterrati inclusi nei NAF collegati a unità immobiliari residenziali direttamente soprastanti.

Tra le altre cose la delibera precisa anche che, per gli immobili ricadenti nelle aree individuate con classe di fattibilità geologica F2 (fattibilità con modeste limitazioni) è richiesta la verifica da parte di un tecnico abilitato della non interazione con le acque sotterranee della prima falda. I vani e locali seminterrati per i quali è ammesso il recupero residenziale, infine, dovranno avere un’altezza minima di 2,70 m.

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