Riconoscimento dei diritti delle coppie di fatto e omosessuali

Dall’11 maggio 2016, l’Italia si è trasformata in una grande festa color arcobaleno. La data infatti, rappresenta il giorno in cui è stata approvata la legge sulle unioni civili, che prevede la tutela sia per le coppie di fatto eterosessuali che per quelle omosessuali. Il decreto, che porta il nome della senatrice Monica Cirinnà del Partito Democratico, ha ricevuto notevoli consensi (372 sì), qualche contrario (52 no) e alcuni astenuti (99 non hanno preso parte al voto).

In un’Italia da sempre molto legata agli ideali cristiani, la sfida era davvero difficile, ma ha vinto la modernità, l’accettazione, il vento del cambiamento. Per questi motivi l’entusiasmo è stato tale da aver convogliato l’attenzione di tutti i cittadini più sulle unioni omosessuali che sulla regolamentazione delle coppie eterosessuali, ma in entrambi i casi la portata dell’innovazione è stata molto forte.

Quando si parla del riconoscimento dei diritti delle coppie di fatto eterosessuali ed omosessuali, si vuole fare riferimento all’avvenuta tutela delle convivenze da parte della legge. In questo modo le coppie di fatto che condividono lo stesso tetto, potranno usufruire di pari condizioni delle coppie coniugate, anche se con alcune differenze.

Con l’unione civile si intende un legame tra due persone maggiorenni che, con la partecipazione di due testimoni e solitamente il sindaco della città dove risiedono, registrano il loro legame e appunto la loro unione, presso i registri e gli archivi dello stato civile. Ovviamente, non possono stipulare un’unione civile le coppie che sono parenti, che hanno una diagnosticata infermità mentale anche se riguardasse una delle due parti, quelle condannate dalla legge in modo definitivo per reati gravi e coloro che sono stati obbligate da terzi a contrarre l’unione.

Le differenze rispetto al matrimonio si contraddistinguono per poche sfaccettature. Per esempio è possibile scegliere un cognome comune per le coppie omosessuali, in quanto non avviene come nei matrimoni civili tradizionali dove la donna prende il cognome del marito. Inoltre, in caso di separazione, non occorre attendere sei mesi per risolvere lo scioglimento dell’unione civile ma sono sufficienti tre. L’iter per cui venga dichiarata la volontà di interrompere la relazione con il coniuge avviene con lo stesso metodo che nei matrimoni: di fronte ad un giudice, dove uno dei due richiedenti o entrambi manifestano la volontà di interrompere il legame.

Le differenze invece più significative delle unioni civili rispetto al matrimonio riguardano la fedeltà e l’adozione. Per quanto riguarda la prima, non vige l’obbligo di “costanza amorosa” come invece accade nel matrimonio (anche se questa parte risulta decisamente stonata con tutto il resto: è piuttosto ragionevole credere che le coppie che si uniscano in unione civile rispettino la fedeltà verso il patner). Il secondo punto invece risulta più delicato e riguarda le adozioni. Originariamente con la questione della stepchild adoption vi era la volontà di far adottare un bambino anche alle coppie omosessuali, nel caso in cui uno dei due coniugi avesse un figlio biologico o adottato, diventando in questo modo “ufficialmente” il figliastro del compagno o compagna. Ma in seguito alla burrasca del voto in Senato, avvenuto il 25 febbraio, si è fermato tutto. Sono state invece definite le linee normative per consentire l’adozione alle coppie di fatto. Queste per fare richiesta devono avere convissuto da almeno tre anni, ma devono risultare sposate all’atto della domanda. Ancora tutta una questione a parte invece riguarda le coppie gay, dove nessuno dei due ha figli e vorrebbero adottarne uno. In questo caso il potere decisionale ce l’hanno i giudici, che possono esprimersi a favore o contrari a seconda dei casi. Su quest’ultimo punto però, ci sono molti testi e questioni aperte che si stanno definendo per garantire maggiore controllo e trasparenza.

coppie di fatto unioni civili

Per tutti coloro che invece non intendono far valere il riconoscimento dei diritti attraverso il matrimonio ma da una convivenza, ecco che esiste la tutela anche per le coppie di fatto, siano esse omosessuali che eterosessuali. Funziona così: le coppie si devono recare da una figura specializzata come un avvocato o un notaio, per stipulare un vero e proprio contratto di convivenza. Questo, al

suo interno, avrà una serie di specifiche fondamentali per tutelare il legame in tema di diritti e doveri. Viene specificato che l’assistenza verso l’altro, di tipo morale e materiale, avviene per una scelta individuale e non dettata da vincolo familiare alcuno. Inoltre non mancano dati come le indicazioni sulla residenza, una parte più burocratica legata alla comunione dei beni e la parte assistenziale in caso di malattia o morte. Nel caso di separazione, viene annullata la comunione dei beni e spetta un assegno di mantenimento versato al coniuge più debole (e solo nel caso in cui ne avesse bisogno) da quello economicamente più stabile.

In conclusione, le coppie di fatto hanno quindi gli stessi diritti delle coppie sposate, sia che siano dello stesso sesso che eterosessuali. Con il riconoscimento di tale condizione non può che aver vinto la dignità dell’essere umano, che deve essere libero di poter scegliere in quale modo unirsi a qualcun’altro e che possa sceglierne sesso, etnia, età e caratteristiche morali. Nessuno, infatti, può decidere per qualcun’altro cosa sia giusto. L’11 maggio 2016 ha rappresentato una bella lezione di solidarietà ed è una data che verrà ricordata a lungo nei cuori e nella memoria storica di ognuno di noi.

Approfondimenti: Studio Legale Longhi Zampieri (San Bonifacio – VR).