Firenze. Approvato il regolamento di attuazione del titolo V della legge regionale 65/2014

Va avanti l’impegno della Regione Toscana a fornire alle amministrazioni comunali utili strumenti per l’attuazione delle proprie politiche urbanistiche rendendo i procedimenti più chiari e più omogenei con l’obiettivo della semplificazione e della tutela del territorio.

A questo scopo la giunta regionale ha approvato con delibera 682 il regolamento di attuazione del titolo V della legge regionale 65/2014 che entrerà in vigore a seguito della sua emanazione con decreto del Presidente, e che ha il fine di uniformare i contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

Rossi

Il regolamento specifica i contenuti degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica dei comuni e contiene disposizioni per la qualità degli insediamenti. L’oggetto del provvedimento riguarda i criteri per l’elaborazione degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica, le analisi di coerenza esterna ed interna delle previsioni dei piani, la valutazione degli effetti attesi, il monitoraggio della pianificazione.

Per assicurare l’omogeneità di applicazione sul territorio regionale delle disposizioni della l.r.65/2014, si è ritenuto necessario fornire specifiche indicazioni in riferimento all’individuazione del perimetro del territorio urbanizzato, delle unità territoriali organiche elementari (UTOE) e al dimensionamento dei piani.

Contestualmente e per la medesima finalità della chiarezza e della semplificazione, con successiva deliberazione, sono state approvate le linee guida di raccordo dei contenuti della legge regionale 65 con la disciplina paesaggistica del PIT ed apposite tabelle per il dimensionamento dei piani strutturali e dei dei piani operativi e per la raccolta dei dati relativi al monitoraggio della pianificazione. Queste ultime indispensabili anche ai fini della valutazione delle politiche territoriali in merito al consumo di suolo, tema oggetto di attenzione anche a livello nazionale.