Usura: indagati ex funzionari di banca grazie a perizia SDL Centrostudi

Rinvio a giudizio per funzionari per aver sfruttato lo stato di bisogno degli usurati.  Vittima il titolare di un’azienda edile e di costruzioni di Vigevano che era riuscito a rientrare dai fidi bancari e di cui l’istituto di credito, nel 2013, aveva pignorato alcuni immobili. Sui fidi, secondo l’accusa, sarebbero stati infatti applicati tassi di interesse fuorilegge.

Avv. Biagio Riccio

Avv. Biagio Riccio

L’importante provvedimento è stato ottenuto dall’Avv. Prof. Biagio Riccio presso la Procura della Repubblica di Pavia, depositando denuncia/querela proprio contro il noto istituto bancario nazionale che aveva pignorato i beni aziendali posti a garanzia dei fidi. Viene prodotta in allegato alla querela la perizia di Sdl Centrostudi, gruppo a tutela dei cittadini e dei correntisti bancari, di cui il magistrato poi ha confermato  conteggi con usura soggettiva. Di eccezionale rilievo, per la rarità con cui tale fattispecie viene dimostrata e perseguita penalmente, è il rilevamento da parte della procura dell’elemento soggettivo del dolo ed il conseguente rinvio a giudizio dei funzionari e dei direttori che erano in servizio presso l’Istituto di credito negli anni in cui i tassi dei fidi (come dimostrato dalla Nostra perizia) venivano applicati in spregio al tasso “soglia” imposto ex L. 108/96. Dulcis in fundo, anche in sede civile il g.i. Antonella Attardo ha provveduto, sempre sulla base degli atti redatti dall’Avv. Riccio e della perizia di Sdl Centrostudi , a sospendere il pignoramento degli immobili dell’azienda di Vigevano. Di seguito quindi Vi lasciamo il link dell’articolo pubblicato dal “la Provincia Pavese” con in allegato il puntuale, preciso e brillante commento del dominus Avv. Biagio Riccio.   Per approfondire

la Provincia pavese  Usura, indagati ex funzionari di banca 

di Maria Fiore DI SEGUITO IL COMMENTO DELL’AVV. BIAGIO RICCIO 

L’articolo pubblicato dal quotidiano la Provincia Pavese si riferisce ad una controversia di natura penale, per la quale il querelante aveva sporto denuncia, a cura di questo difensore (N. 9845/13 assegnata al Pubblico Ministero Dr.ssa Ilaria Perinu) nei confronti dell’Unicredit, appalesando il reato di usura soprattutto per il suo versante soggettivo. Infatti il Sostituto Procuratore di Pavia ha ritenuto di rinviare a giudizio ex funzionari dell’Unicredit, proprio perché è stato dimostrato, nel corso delle indagini, che la Banca aveva ottenuto spropositate garanzie a fronte di affidamenti proporzionalmente minori.
È scritto in querela : l’usurarietà del comportamento della banca si ravvede anche nel fatto che, in ragione di crediti contra legem l’istituto di credito de quo ha bloccato un patrimonio superiore di almeno sei volte la presunta pretesa.
Siamo al cospetto del tipico comportamento dell’usuraio.
È stato violato infatti l’equilibrio sinallagmatico, siccome la Banca ha preteso garanzie enormemente superiori agli affidamenti concessi.
Tuttavia valutando il suo agire come quello di chi ha perpetrato il reato di usura, ha di fatto bloccato nell’uso il diritto di proprietà dei querelanti spogliandoli di fatto delle loro sostanze.
È stato scritto che “l’usura consiste in una spoliazione dell’altro, nello sfruttamento ad opera del più forte del rapporto contrattuale a proprio indebito vantaggio. Siffatto abuso della relazione economica si serve nell’usura dell’imposizione di condizioni che non rispettano l’equilibrio di valore delle reciproche prestazioni: si determina lo stravolgimento di tale equilibrio ad esclusivo vantaggio della parte predominante, con il risultato che il contratto risulta vantaggioso per quest’ultima mentre risulta esclusivamente dannoso per l’altra.
Con l’usura si realizza un’appropriazione che non è oggettivamente giustificata dal valore della controprestazione offerta. Il disvalore di tal oggettiva sproporzione e dato dallo squilibrio tra le prestazioni e dalla intenzione dell’usurario di avvantaggiarsi di un lucro indebito”(Così Annalisa Boido in Usura e diritto penale Cedam Padova 2010 pagina 2 e seguenti).
La norma punisce non solo l’usura pecuniaria: la fattispecie criminosa si realizza anche quando l’usuraio consegue sotto qualsiasi forma e modalità del fatto vantaggi e compensi non dovuti o oggettivamente sproporzionati( nel nostro caso attraverso fideiussioni spropositate).
La giurisprudenza ha infatti ritenuto che: “al fine d’integrare il reato di usura ai sensi dell’art. 644 cod. pen. così come novellato per effetto della legge 7 marzo 1996 n. 108, la condotta criminosa esige il requisito oggettivo dello squilibrio finanziario legalmente qualificato nell’ambito del contratto a prestazioni corrispettive. Ne consegue che la linea di demarcazione tra condotta penalmente rilevante e operazione lecita in relazione alle concrete ed eventualmente complesse caratteristiche del rapporto è dettata proprio dalla sproporzione dei vantaggi unilateralmente conferiti ad una sola delle parti(Cass. civ. Sez. III, 31-08-2011, n. 17882).
“Il reato di usura comune si configura per l’oggettivo superamento del prestabilito tasso-soglia degli interessi, indipendentemente dalla condizione della persona offesa (articolo 644, comma 1, del c.p.). Tuttavia, il comma 3, secondo periodo, dell’articolo 644 del c.p. prevede anche un criterio diverso, soggettivo, che prescinde dalla misura del tasso legalmente qualificato e si aggancia a due condizioni, lasciate all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito: a) la sussistenza di una sproporzione tra la prestazione dell’usuraio e gli interessi (o altri vantaggi o compensi) corrisposti dalla vittima, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio  praticato per operazioni similari; b) la situazione di difficoltà economica o finanziaria in cui deve trovarsi la vittima(Cass. pen. Sez. II, 01-04-2003, n. 20176, conforme Cassazione penale, sez. II, sentenza 07/05/2014 n° 18778 ).
Ma vi è di più: la banca compie il delitto previsto all’art.644 c.p secondo la fattispecie dell’ usura reale. Infatti la norma ritiene che sussista l’usura anche qualora l’usuraio si faccia promettere o dare un vantaggio diverso dall’interesse pecuniario che costituisce un disvalore rispetto all’equità contrattuale:
“Il reato di usura si consuma non solo con la promessa o la dazione di interessi, ma anche nel caso in cui oggetto di pattuizione siano altri vantaggi usurari da intendere come illegittimi profitti, di qualsiasi natura, che l’ “accipiens” riceve e che, per il loro valore, raffrontato alla controprestazione, assumano carattere usurario”(Cass. pen. Sez. II, 25-10-2012, n. 5683 rv. 255238).
È stato scritto da Emanuele Gianturco già Ministro Guardasigilli proponente un progetto di legge per l’introduzione della penale repressione dell’usura presentato alla Camera dei Deputati il 22 novembre del 1900:”una dolorosa esperienza ci dimostra che oggi non è purtroppo alla sola usura pecuniaria che occorre provvedere, poiché accanto a quella classica forma, un’altra si è andata sviluppando tanto più pericolosa, perché si annida nelle contrattazioni di cose e si esercita nelle classi meno abbienti. Contro questo nuovo indirizzo della speculazione usuraia non è più sufficiente il vecchio sistema della fissazione per legge di un massimo interesse oltre il quale il profitto diviene illecito. Tale sistema infatti non è applicabile se non all’usura pecuniaria, mentre è anche alla repressione di quella reale che bisogna provvedere(Emanuele Gianturco Opere giuridiche volume III Roma 1947,345).
È ben evidente che a fronte di un credito che si è rivelato usurario la banca ha ottenuto garanzie per beni che oggi sono tutti sottoposti ad ipoteca giudiziale e pignoramento ed il cui valore e di fatto sproporzionato.
Nella seconda parte dell’art. 644 c.p. è scritto: “sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto ed al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, quando chi li ha dati o promessi si trova in difficoltà economica o finanziaria”.
Dunque, il legislatore ha previsto un elemento di fattispecie alternativo e concorrente rispetto a quello dell’ipotesi base del delitto di usura, nel senso che, in luogo del limite legale dell’interesse usurario, ad integrare il fatto tipico criminoso può essere sufficiente anche il conseguimento di un vantaggio ottenuto dal reo che, in ragione della concreta modalità del fatto, sia sproporzionato all’utilità apparente che ne è derivata per l’usurato.
Siamo al cospetto dell’usura sussidiaria: qui l’interprete non deve valutare la misura oggettiva del limite del tasso soglia, ma sindacare, delibare il comportamento della banca, se approfitta o meno della condizione di svantaggio del soggetto più debole.
Ecco perché il legislatore statuisce, con linguaggio adamantino, la formula del reato: sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori al limite del tasso soglia, e gli altri vantaggi (per esempio, nel nostro caso, garanzie immobiliari non dovute) o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto ed al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altre utilità, quando chi li ha dati o promessi si trovi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. È stato scritto che “il Giudice torna ad essere il dominus del caso concreto nel senso che gli è consentito valutare a propria discrezione ed in base al  proprio prudente apprezzamento se gli interessi sono da ritenersi comunque usurari, a fronte delle condizioni cui versa il soggetto passivo: è previsto uno strumento di repressione svincolato da rigide predeterminazioni legali e, sostanzialmente, diretto ad evitare le prevedibili ed inevitabili manovre degli usurai per eludere il limite della soglia legale”( Giurisprudenza critica, collana diretta da Paolo Cendon; Marta Catania, Usura: profili penali e civili, Torino 2006, pag. 63 e seguenti).Ma si valuti il tenore dell’usura sussidiaria nella stessa formulazione lessicale.
Avuto riguardo alla concreta modalità del fatto: con questa icastica e raffinata espressione “il legislatore si preoccupa di colpire qualsiasi forma, in ragione della quale si attua il finanziamento usurario. Le parti possono, in modo variegato e multiforme, modellare il proprio accordo: l’interprete è tenuto a valutare se esso è comunque contra legem, se vi è sproporzione tra le prestazioni, a prescindere da qualsivoglia limite quantitativo prestabilito”( F . Mucciarelli, Commento alla legge 07/03/1996 n° 108 – Disposizioni in materia di usura, in Legislazione Penale 1997, pag. 525).
La pecularità del provvedimento risiede nel fatto che il Pubblico Ministero di Pavia ha rinviato a giudizio i funzionari del tempo dell’Unicredit, proprio perché hanno sfruttato lo stato di bisogno della vittima del reato.
Si rimarca che ad oggi risulta sospesa anche la stessa attività di esecuzione intrapresa dall’istituto di credito, per il quale parte offesa avvierà la relativa azione per il risarcimento di tutti i danni.
Mazzano, 8.8.2016 avv. Biagio Riccio