Pisa, riscaldamenti dal 1° novembre si possono accendere per 12 ore al giorno

Riscaldamenti. La normativa vigente prevede che nel periodo compreso fra il 1° novembre e il 15 aprile di ciascun anno nella fascia oraria compresa fra le 5 del mattino e le 23 «nell’area climatica» di Pisa si possano accendere i termosifoni fino ad un massimo di 12 ore giornaliere. Fuori da questo periodo, «in presenza di comprovate esigenze» si legge nella normativa, cioè se fa particolarmente freddo, le caldaie si possono accendere per 6 ore al giorno (la metà dell’orario normale) senza che sia necessaria l’ordinanza del Sindaco. Scuole comunali – Ultime verifiche e lavori per prepararsi all’accensione, che sarà effettuata il 2 novembre. Piccoli interventi per garantire il corretto funzionamento della distribuzione (tubazioni) e dei corpi scaldanti (termosifoni e ventilconvettori). E interventi sulle centrali termiche nelle scuole: elementare Nazario sauro, materna Conti, nido e materna in via di Puglia, media Toniolo ed elementare Toti, elementare Biagi, elementare Novelli. Se necessario, in caso di particolare freddo, l’accensione potrà essere anticipata. L’elenco delle strutture (ospedali, scuole, ecc) per cui non ci sono limitazioni per il periodo e l’orario di accensione: ospedali e luoghi di cura in genere, compresi istituti di ricovero per minori, anziani e altre categorie sociali; sedi delle rappresentanze diplomatiche e organizzazioni internazionali che non siano ubicate in stabili condominiali; asili nido e scuole materne; alberghi, pensioni e attività simili; locali adibiti a piscine, saune e simili; edifici artigianali e industriali, in presenza di particolari esigenze tecnologiche o di produzione. La Manutenzione delle caldaie per la sicurezza dell’impianto: deve essere fatta da ditte abilitate, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità stabilita dalla legge. Per quanto riguarda il controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici, «il controllo dei fumi» sugli impianti di potenza compresa fra 10 e 100 kW (qui rientrano tutti quelli domestici, compresi quelli di piccoli condomini): ogni 2 anni per gli impianti termici combustibile liquido o solido; ogni 4 anni per gli impianti a gas metano o GPL. Se la potenza termica della caldaia è maggiore o uguale a 100 Kw i tempi si dimezzano.