Capitaneria Porto Trieste comunica norme pagamento tassa unità diporto

La Guardia Costiera, Capitaneria di Porto di Trieste, comunica.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate in data 24.04.2012 è stata determinata la modalità di pagamento della tassa annuale sulle unità da diporto (prevista dall’articolo 16 , commi a 2 a 10 e 15 ter del decreto legge 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011, n. 214) da effettuarsi tramite modello “F 24” (versamenti con elementi identificativi). Coloro che sono tenuti al versamento dell’imposta, impossibilitati ad eseguire il pagamento con il modello “F 24”, effettuano il versamento mediante bonifico in “EURO” a favore del Bilancio dello Stato sul Capo 8 – Capitolo 1222, indicando: a) il codice BIC: BITAITRRENT; b) la causale del bonifico: generalità del soggetto tenuto al versamento della tassa annuale, sigla e numero di iscrizione dell’unità, codice tributo e periodo di riferimento; c) IBAN-IT15Y0100003245348008122200 (pubblicato sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell’Economia e delle Finanze). La tassa è riferita al periodo 1° maggio – 30 aprile dell’anno successivo e il versamento deve essere effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno. Nel caso in cui il presupposto per l’applicazione del tributo si verificasse successivamente al 1° maggio, il pagamento deve essere effettuato entro la fine del mese successivo. Qualora il contratto (di locazione finanziaria – leasing) sia di durata inferiore al periodo 1°maggio -30 aprile, la tassa dovrà essere pagata entro il giorno antecedente la data di inizio del periodo di durata del contratto. Con risoluzione n. 39/E dell’Agenzia delle Entrate, sempre in data 24.04.2012, sono stati comunicati i codici da utilizzare per il pagamento della tassa e le modalità di compilazione del suddetto modello “F 24”: – 3370 – denominato “Tassa sulle unità da diporto – art.16, comma 2, D.L. 201/2011”; – 8936 – denominato “Tassa sulle unità da diporto – art.16, comma 2, D.L. 201/2011 – sanzione”; – 1931 – denominato “Tassa sulle unità da diporto – art.16, comma 2, D.L. 201/2011- interessi”. Nella sezione “Contribuente” devono essere indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto che versa l’importo dovuto; nella sezione “Erario e altro” in corrispondenza degli importi a debito versati: il campo “tipo” è valorizzato con la lettera R; nel campo “elementi identificativi” deve essere riportata la sigla e il numero di iscrizione dell’imbarcazione; nel caso di contratti di locazione finanziaria (leasing) il campo “elementi identificativi” è valorizzato anche con l’indicazione nei primi 6 caratteri, del giorno di inizio del contratto, del giorno e del mese di fine periodo del contratto, nel formato “GGGGMM” e nei successivi spazi la sigla e il numero di iscrizione dell’imbarcazione; nel campo “codice” deve essere inserito il codice del tributo; nel campo “anno di riferimento” deve essere inserito l’anno di decorrenza della tassa (per il periodo 1 maggio 2012 – 30 aprile 2013 indicare anno 2012). Nel caso di contratti di locazione finanziaria (leasing) con durata a cavallo di 2 anni solari, viene indicato l’anno di decorrenza indicato nel contratto.

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