Ritirata patente falsa a Trento

Ieri durante controlli al codice della strada veniva fermato un cittadino di nazionalità pakistana alla guida di un ciclomotore. Dalla verifica dei documenti di circolazione emergevano dubbi sull’autenticità del titolo di guida patente internazionale. Venivano fatti accertamenti presso la banca dati della motorizzazione da cui risultava che la persona non aveva mai conseguito alcuna patente italiana. In seguito ad accertamenti specifici sul documento internazionale di guida da parte di nostro personale specializzato in falso documentale, risultava evidente che il documento non era genuino quindi non conforme ai documenti attualmente in circolazione. La persona, L.S. del 1982, oltre ad essere denunciata all’autorità giudiziaria per il reato di “falsità materiale commessa dal privato  in atto pubblico” (artt. 482 e 477 c.p.), veniva sanzionato per la violazione amministrativa dell’art. 116 comma 13 del Codice della Strada per guida di veicolo senza aver conseguito alcun titolo di guida.

Proseguono i controlli per verificare le limitazione al traffico veicolare in attuazione del piano provinciale di tutela della qualità dell’aria come disposto dall’ordinanza sindacale

La Polizia Municipale dall’entrata in vigore dell’ordinanza ha controllato nelle varie vie cittadine 111 veicoli, dei quali 21 sanzionati. Tra i veicoli fermati e controllati 10 erano in deroga all’ordinanza, poiché circolavano con tre persone a bordo (car pooling), con alimentazione GPL o metano.

Di seguito si ricordano gli elementi costitutivi dell’ordinanza sindacale che prevede su tutte le strade di competenza comunale all’interno del territorio del Comune di Trento l’istituzione di divieto di transito dalle ore 7.00 alle ore 10.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 di tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì ad:

ogni sorta di veicolo alimentato a benzina avente livelli di emissione classificati “EURO 0”;

ogni sorta di veicolo alimentato a diesel avente livelli di emissione classificati “EURO 0” e “EURO 1”;

ogni sorta di veicolo alimentato a diesel avente livelli di emissione classificati “EURO 2” non dotato di dispositivo di antiparticolato omologato (FAP);

ogni sorta di motociclo e ciclomotore a due tempi avente livelli di emissione classificati “EURO 0” e “EURO 1”.

Oltre alle limitazioni l’ordinanza prevede che il trasporto di carichi polverosi effettuati con qualsiasi veicolo avvenga previa copertura con teli idonei o in alternativa previa bagnatura del carico e il divieto di bruciare all’aperto i residui vegetali in base a quanto previsto dall’art. 28 comma 1 del Regolamento di Polizia Urbana. L’ordinanza invita pure al rispetto delle temperature massime negli edifici adibiti a civile abitazione (20°C).

Vale la pena ricordare che a seguito delle modifiche apportate all’articolo 7 del CdS da parte della Legge 29.07.2010 n. 120, il nuovo comma 13-bis, prevede sanzioni più pesanti