La Valle d’Aosta impugna la Legge di Stabilità 2012

La Giunta regionale, nella seduta di oggi, venerdì 30 dicembre, ha deliberato di proporre ricorso, dinnanzi alla Corte costituzionale, avverso la legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), limitatamente agli articoli 4 (comma 102), 8 (commi 3 e 4), 14 (commi da 1 a 6) e 32 (commi 10, 17, 19, 22, 23, 24 e 25).
La legge 183/2011 sulle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato indica molteplici interventi di finanza pubblica, alcuni correttivi o integrativi rispetto alle due manovre recentemente approvate, l’una con il decreto-legge 98/2011, l’altra con il decreto-legge 138/2011, con le quali lo Stato è intervenuto al fine di garantire la stabilità del Paese con riferimento all’eccezionale situazione di crisi internazionale e per rispettare gli impegni assunti in sede di Unione europea.
La Giunta regionale, pur riconoscendo la necessità delle misure previste nella legge 183/2011 con riferimento alla situazione di crisi internazionale e di instabilità dei mercati, in sostanziale accordo con le altre autonomie speciali, ritiene necessario difendere le prerogative regionali proponendo ricorso alla Corte costituzionale, con particolare riferimento all’articolo 32, comma 10, della l. 183/2011, nella parte in cui modifica gli importi relativi al concorso alla manovra finanziaria per le Regioni a Statuto speciale e per le Province autonome, per gli anni 2012, 2013 e successivi, previsti dall’articolo 20, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, aggiuntivi rispetto a quelli già definiti con l’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, definendo unilateralmente, senza previo accordo alcuno e senza alcun criterio di proporzionalità, la misura puntuale delle entità finanziarie ripartite tra le singole autonomie speciali.
A ciò si aggiunga che la legge 183/2011 reca alcuni interventi correttivi o integrativi di precedenti disposizioni già oggetto di impugnazione dinanzi alla corte costituzionale da parte della Regione. Disposizioni queste che necessitano di essere censurate al fine di radicare il perdurante interesse all’impugnativa.