Chi paga se il sinistro avviene all’interno di un condominio?

assicurazione e tasse

Cosa accade se un sinistro avviene all’interno di un condominio? Se ad esempio l’auto è stata danneggiata da un ramo caduto da un albero presente nel cortile condominiale chi risarcisce? Il condominio, l’assicurazione che copre la responsabilità verso i terzi o l’amministratore? E chi paga se invece la macchina è stata danneggiata nel cortile condominiale da un altro veicolo?

Il danno provocato all’autovettura parcheggiata all’interno del cortile condominiale causato da un ramo staccatosi da un albero presente nel cortile, così come il danno provocato dalla caduta di calcinacci del cornicione, deve essere risarcito dal condominio. Infatti è responsabilità per i danni provocati da cose in custodia (art. 2051 c.c.) dove il soggetto proprietario è anche custode e responsabile dei danni provocati dalla cosa stessa. È corretto chiedere il risarcimento dei danni al condominio, il quale, per mezzo dell’amministratore in carica, dovrebbe provvedere, tra l’altro, a contattare l’assicurazione del fabbricato (se presente), affinché possa intervenire a periziare i danni ed a liquidarli di conseguenza. Nel caso di responsabilità di cui all’articolo 2051 codice civile, è l’intera compagine condominiale a dovere rispondere dei danni, e non l’amministratore che deve però attivarsi per coinvolgere l’assicurazione del condominio, e permettere a quest’ultima di manlevare i singoli proprietari da ogni danno conseguente.

Invece nell’ipotesi in cui l’auto sia stata danneggiata nel cortile condominiale, da altro veicolo, occorre rivolgere la richiesta di risarcimento direttamente alla persona responsabile (art. 2043 c.c.), cioè il proprietario del veicolo danneggiante, tenuto ad indennizzare, visto che l’incidente è avvenuto per sua colpa e negligenza. L’azione va quindi promossa contro il predetto proprietario, a meno che il condominio non sia munito di una particolare polizza assicurativa che copra anche i predetti eventi.