A Padova non c’è un “tribunale islamico”: i documenti raccontano un’altra storia
La notizia rilanciata in queste ore sulla presunta nascita di un “tribunale islamico” a Padova merita di essere verificata senza paure, slogan o semplificazioni.
La Camera Arbitrale Islamica Italiana esiste realmente. È stata costituita a Padova il 3 marzo 2026 come associazione non riconosciuta e dichiara di occuparsi di arbitrato per la risoluzione di controversie civili e commerciali. Questo risulta direttamente dal suo atto costitutivo e dal suo statuto.
Ma chiamarla semplicemente “tribunale islamico” è un’altra cosa.
La Costituzione italiana stabilisce che la funzione giurisdizionale è esercitata dai magistrati ordinari. Un’associazione privata non può creare un proprio ordinamento giudiziario statale né sostituirsi ai tribunali della Repubblica.
Quello che esiste a Padova è invece un organismo che propone arbitrati privati. E l’arbitrato, in Italia, è uno strumento giuridico previsto dal codice di procedura civile.
C’è però un elemento che va detto con altrettanta chiarezza.
Il regolamento della Camera Arbitrale Islamica Italiana utilizza effettivamente la denominazione “Tribunale Sciaraitico” e stabilisce che il procedimento sia ispirato anche ai canoni processuali della Sharia. Ancora più esplicitamente, l’articolo 3 afferma che, quando il Tribunale Sciaraitico decide secondo diritto, applica i precetti della Sharia e che, per le questioni non regolate dalla Sharia, si applica il diritto italiano.
Questa formulazione esiste. Non serve inventare un “tribunale islamico” per denunciarla o discuterla.
Ma attenzione: il regolamento stesso precisa che si tratta di un arbitrato rituale ai sensi del codice di procedura civile italiano. Inoltre prevede il contraddittorio, la parità di trattamento e il rispetto delle norme inderogabili applicabili al procedimento.
La differenza è sostanziale.
Un tribunale dello Stato esercita la giurisdizione pubblica.
Un arbitro decide invece una controversia perché le parti hanno accettato di affidarla all’arbitrato attraverso una convenzione arbitrale. La stessa Camera prevede infatti che il proprio regolamento si applichi quando viene richiamato nell’accordo tra le parti oppure quando la proposta di arbitrato viene accettata dalla controparte.
Anche l’efficacia del lodo non significa che gli arbitri abbiano acquisito poteri di polizia o di magistratura.
La stessa Camera spiega che, in caso di mancata esecuzione spontanea, occorre passare attraverso il presidente del tribunale competente per ottenere l’esecutività del lodo. È quindi l’ordinamento italiano a entrare in gioco nella fase esecutiva.
Ed è proprio qui che cade una parte della narrazione più allarmistica: non siamo davanti a uno Stato dentro lo Stato, con propri giudici pubblici, proprie forze dell’ordine e la possibilità di imporre unilateralmente la Sharia agli italiani.
Non significa, però, che ogni questione sia automaticamente chiusa.
Il riferimento alla Sharia nel regolamento merita certamente un esame giuridico serio, soprattutto quando si parla di diritti indisponibili, ordine pubblico, diritto di famiglia o successioni. La questione corretta non è “abbiamo paura dell’Islam?”, ma molto più semplicemente: quali limiti incontra un arbitrato privato quando sceglie una determinata fonte religiosa come criterio di decisione?
A questa domanda devono rispondere le norme italiane e, se necessario, i tribunali italiani.
E c’è un’altra cosa che sarebbe utile conoscere prima di lanciare allarmi: quante controversie sono state effettivamente trattate dalla Camera, quali materie hanno riguardato, quali decisioni sono state pronunciate e se esistano già lodi sottoposti al controllo dell’autorità giudiziaria.
Al momento, dalle fonti consultate, risulta documentata la costituzione dell’associazione e la pubblicazione del suo regolamento. Non risulta invece documentato che a Padova sia già operativo un “tribunale islamico” capace di imporre la Sharia alla popolazione o di sostituire la giustizia italiana.
Insomma, nessuna paura dell’Islam e nessuna indulgenza verso eventuali violazioni della legge.
La libertà religiosa va rispettata. Allo stesso modo, in Italia valgono la Costituzione, le leggi dello Stato e i diritti fondamentali.
Se qualcuno vuole costituire un’associazione religiosa o un organismo arbitrale privato, non è la religione a dover fare paura.
Sono le eventuali violazioni della legge che devono essere accertate.
E quelle, in Italia, non le decide una comunità religiosa: le decide l’ordinamento della Repubblica.
