Tutto quel che c’è da sapere su Dia e trasporti alimentari

Quando si parla della filiera alimentare, si fa riferimento al percorso complessivo che consente di produrre un determinato bene alimentare, a partire dalle materie prime fino a ciò che giunge sulla tavola dei consumatori finali. La fase del trasporto, nell’ottica della sicurezza degli alimenti a livello sanitario e igienico, può essere ritenuta quella più delicata e rischiosa in tutta la filiera. Nel corso degli ultimi anni, per altro, le normative sul tema, e riferite in particolare alla sicurezza alimentare e alle condizioni igieniche dei prodotti, sono state quasi rivoluzionate in seguito all’entrata in vigore del pacchetto igiene, che ha esordito il 1° gennaio del 2006 e che ha comportato la parziale sostituzione di molte delle normative che venivano applicate fino a quel momento, a cominciare dalla legge n. 283 del 30 aprile del 1962, e senza dimenticare il DPR n. 327 del 26 marzo del 1980. Se la normativa vecchia non faceva rientrare le attività della produzione primaria nel proprio campo di applicazione, lo scenario è cambiato con il pacchetto igiene, che pertanto tiene conto anche della pesca, della coltivazione e dell’allevamento, oltre che delle attività di manipolazione, di magazzinaggio e di trasporto, da considerarsi come operazioni collegate sul luogo di produzione. Il d. lgs. n. 193 del 6 novembre del 2007 ha reso operativa l’applicazione del pacchetto igiene e, dunque, la cancellazione dell’articolo 2 della legge 283, che riguardava l’autorizzazione sanitaria per i laboratori e per gli stabilimenti di produzione di sostanze alimentari. Tale autorizzazione, che era richiesta anche per i depositi all’ingrosso, ora non è più necessaria, in quanto è stata sostituita dalla Dichiarazione di Inizio Attività: è la famigerata Dia, che è richiesta anche per autorizzare il trasporto di alimenti sfusi.

Che fine ha fatto l’autorizzazione sanitaria?

Nel momento in cui è stato introdotto il pacchetto igiene, in sostanza, nella Dichiarazione di Inizio Attività è stata inglobata anche l’autorizzazione sanitaria per il trasporto di alimenti sfusi, di carne, di pesce e di surgelati distribuiti al dettaglio. Come detto, la Dia si differenzia dalla soluzione precedente perché si applica a qualsiasi genere di trasporto di prodotti alimentari, inclusi quelli confezionati o non sfusi. Nel caso in cui un operatore del settore alimentare sia interessato ad avviare un’attività relativa ai prodotti alimentari – che si tratti della loro produzione, della loro somministrazione, del loro trasporto, della loro trasformazione, della loro vendita, del loro confezionamento, della loro distribuzione o del loro deposito – egli è tenuto a inoltrare all’Azienda sanitaria locale la Dia in quadruplice copia. Lo stesso documento, inoltre, deve essere trasmesso allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di riferimento.

Il mezzo di trasporto

La Dia deve essere accompagnata da una relazione tecnica relativa al mezzo di trasporto: essa deve essere sottoscritta dal titolare della ditta o dal suo legale rappresentante e da un tecnico abilitato. La relazione deve includere una descrizione del mezzo che viene destinato al trasporto – un container, una cisterna, e così via – insieme con l’indicazione delle sostanze alimentari che dovranno essere trasportate. Non solo: nella relazione andranno precisate le modalità di ricovero del mezzo, di sanificazione e di lavaggio; in più dovrà essere fornita una copia del libretto di circolazione.

A che cosa serve la Dia

Una copia della Dichiarazione di Inizio Attività deve sempre essere tenuta a bordo, in modo tale che possa essere esibita in caso di controlli su richiesta. Il documento serve anche a dichiarare che il trasporto è svolto in conformità con i requisiti indicati dal Reg. CE n. 852/04 al capitolo IV dell’allegato II, in sostituzione dei requisiti indicati dal DPR 327 del 1980 all’articolo 43.