Trento. Intercettato furgone carico di rifiuti solidi urbani

La collaborazione di un agente di quartiere della Polizia Locale con il personale dell’ufficio N.O.A. di Trento (Nucleo operativo ambientale), dopo una accurata vigilanza del territorio, ha portato all’intercettazione di un furgone carico di rifiuti solidi urbani (circa 450 kg), provenienti da un’isola ecologica condominiale. Il trasporto è avvenuto senza le prescritte autorizzazioni.

Da successive indagini svolte si è accertato che un cittadino italiano aveva incaricato il conducente dell’autocarro fermato di raccogliere i rifiuti dell’isola ecologica non differenziati regolarmente e quindi non raccolti dagli operatori che svolgono il servizio di raccolta rifiuti. Quindi anziché contattare una ditta specializzata, iscritta nell’Albo dei soggetti abilitati al trasporto dei rifiuti, che avrebbe richiesto come corrispettivo alcune centinaia di euro, il soggetto si è avvalso di una persona non autorizzata che avrebbe smaltito i rifiuti in modo sicuramente illecito. Lo si legge in una nota del Comune di Trento.

“Oltre ai due soggetti è stata ritenuta la responsabilità anche dell’amministratore del condominio che si serve dell’isola ecologica in oggetto, al corrente dei fatti. Poiché i soggetti hanno regolarmente ottemperato alla asseverazione a loro notificata, sono stati ammessi al pagamento di una somma di denaro di euro 6.500 cadauno. L’autocarro usato per il trasporto è stato sottoposto a fermo amministrativo di 12 mesi”.

Si tratta della violazione dell’art. 256 comma 1 lettera a) del Testo Unico in materia di Ambiente, che prevede: “Chiunque effettua una attività’ di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione è punito:

con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; La norma prevede inoltre nel caso che “l’evento non abbia cagionato danno o pericolo alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette” si possono impartire ai contravventori apposite prescrizioni finalizzate alla «regolarizzazione» della situazione di illiceità (art. 318 ter, comma 1).

La prescrizione prevede le operazioni che i contravventori devono porre in atto per eliminare gli effetti dannosi o pericolosi della condotta, in particolare viene fissato un termine per la “regolarizzazione”. Nel contempo il procedimento penale conseguente viene “sospeso”. Se il trasgressore adempie esattamente alla prescrizione l’organo accertatore, verificato l’esatto adempimento “ammette il contravventore al pagamento in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, di una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa” (art. 318 quater, comma 2). Quando, invece, alla verifica entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, risulta il suo inadempimento, l’organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore. Il procedimento penale in questo caso si riavvia secondo il suo percorso ordinario.