Successioni ed eredità: cosa conviene sapere

Le questioni legate all’ambito eredità potrebbero spesso divenire fonte di problemi e discussioni, magari per colpa di un testamento non rispettato, può essere utile affidarsi a un legale esperto in successioni. Ma in cosa consiste una successione? Essa semplicemente stabilisce il subentro di un soggetto (o di più soggetti) non solo nella posizione patrimoniale, ma anche nella posizione giuridica di una persona defunta. Il quadro normativo di riferimento in materia è rappresentato dall’articolo 457 del Codice Civile. Il defunto è noto come “de cuius”, mentre coloro che subentrano nel suo patrimonio sono noti come “successori”.

Come funziona la successione

L’Avv. Sergio Armaroli è un avvocato a Bologna esperto in eredità e successioni: è a lui che ci si può rivolgere in caso di situazioni intricate relative a questo ambito. Le successioni includono tutte le specie di acquisto a causa di morte, al di là del fatto che esso sia stabilito dalla legge o in considerazione della volontà del de cuius, ma a condizione che derivi dal suo patrimonio. Di conseguenza, gli acquisti che non provengono dal patrimonio del soggetto defunto sono da escludere: è il caso delle pensioni, per esempio, ma anche di eventuali indennità, che non si concretizzano iure successionis ma iure proprio.

Le successioni a titolo particolare e le successioni a titolo universale

Le successioni si distinguono tra quelle a titolo universale e quelle a titolo particolare: le prime prevedono che il successore subentri nella posizione giuridica e patrimoniale del de cuius, mentre le seconde stabiliscono che al successore spettino degli specifici diritti, attribuitigli dalla legge o dal testamento. Nel caso della successione a titolo universale il successore è a tutti gli effetti un erede, mentre nel caso della successione a titolo particolare il successore è detto legatario. L’erede acquista i diritti del defunto e ne prende il posto in tutti i suoi rapporti: ciò vuol dire anche che diventa obbligato per i suoi debiti, a differenza del legatario che – invece – non risponde dei debiti ereditari.

La successione ereditaria

In una successione ereditaria un erede subentra nelle situazioni soggettive del de cuius, e di conseguenza nelle situazioni di carattere tributario: non solo quelle attive come i crediti di imposta, ma anche i tributi e, più in generale, le situazioni passive. In assenza di testamento, la successione ereditaria è denominata legittima; se, invece, il defunto ha redatto un testamento, si parla di successione testamentaria.

Le disposizioni previste dal Codice Civile identificano i beneficiari della successione legittima, a differenza di quello che succede per la successione testamentaria: in questo caso, infatti, è il de cuius a stabilire i beneficiari sulla base di un testamento, che può essere speciale, segreto, pubblico o olografo. L’esistenza di un testamento, ad ogni modo, non equivale a una completa libertà: devono comunque essere rispettati i vincoli normativi che riguardano gli eredi necessari e le quote che, di conseguenza, spettano agli ascendenti, ai discendenti e al coniuge.

L’asse ereditario non è altro che l’insieme dei beni che sono oggetto di successione, sia essa testamentaria o legittima, e corrisponde alla differenza tra il valore dei beni che costituiscono l’attivo ereditario e il valore delle eventuali passività. Le eredità sono composte da una quota disponibile, di cui si può disporre come si vuole, e da una quota di legittima: quest’ultima è la parte di eredità che la legge concede ai legittimari, che sono legati da una parentela al de cuius.

Per tutti i beni e per tutti i diritti che vengono trasferiti per causa di morte è prevista l’applicazione dell’imposta di successione. Essa può riguardare, per esempio, i contratti derivati e i crediti, inclusi quelli che derivano da certificati di deposito, da depositi di denaro o da conti correnti. Ma non solo, perché le imposte di successione si applicano anche per i beni che sono contenuti in plichi chiusi o in cassette di sicurezza, per i pronti contro termine che non riguardano titoli di debito pubblico dello Stato e per gli strumenti finanziaria italiani e non, come obbligazioni, azioni o quote di società a responsabilità limitata. Si paga l’imposta, infine, per i gioielli, per il denaro, per i diritti reali immobiliari e per gli immobili (come negozi, uffici o abitazioni) che vengono ereditati.