Spese di comunicazione Emilia Romagna sentenza della Corte dei Conti

La Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna della Corte dei conti ha condannato 7 presidenti di Gruppo assembleare, in quanto firmatari dei Rendiconti annuali, alla restituzione di somme relative alle spese sostenute “per il pagamento di spazi di comunicazione fornita da emittenti radiotelevisive locali” negli anni 2010, 2011 e 2012, avendo ravvisato in ciò “danno erariale”. La sentenza è stata recapitata oggi a Marco Monari, Luigi Giuseppe Villani, Gian Guido Naldi, Roberto Sconciaforni, Silvia Noè, Mauro Manfredini e Andrea Defranceschi, i quali presenteranno appello contro il pronunciamento della Sezione regionale della Corte dei conti. “La decisione – spiega il legale dei presidenti di Gruppo, l’avvocato Antonio Carullo – è apodittica e immotivata, con una parziale ricostruzione dei fatti e una ricostruzione in diritto che lascia quanto meno stupiti. Senza entrare nel merito delle singole censure, che necessitano del dovuto approfondimento, fin da ora si sottolinea come la Corte non abbia assolutamente approfondito alcuno degli aspetti sottoposti, della complicata questione, ignorando i puntuali e precisi riferimenti non solo delle Sezioni Riunite della stessa Corte dei Conti, ma anche le precise indicazioni del Corecom che aveva dato un parere nel senso della archiviazione della questione sottoposta. Naturalmente – annuncia Carullo – per queste ragioni la sentenza verrà appellata”. I presidenti dei Gruppi sottolineano come la sentenza di oggi torni sul tema dell’inerenza delle spese contestate rispetto al mandato istituzionale e sul ruolo dei capigruppo, quando negli ultimi mesi su questi temi ci sono state quattro sentenze, due della Corte Costituzionale e due della Corte dei conti – Sezione riunite in sede giurisdizionale, che, viceversa, hanno stabilito come in Assemblea legislativa siano state rispettate le regole proprio in tema di inerenza delle spese. Inoltre, la Corte costituzionale (con la sentenza 30/2014) ha stabilito che i capigruppo non sono agenti contabili e che il loro operato non può essere riferito alla normativa statale sulla gestione del denaro pubblico, bensì che la gestione dei fondi assegnati ai Gruppi consiliari regionali debba essere verificata quanto al rispetto delle norme e delle regole fissate dalla Regione e dall’Assemblea legislativa, e in tutti questi anni il bilancio della Regione è sempre stato dichiarato regolare e promosso a pieni voti dalla Corte dei conti. Quanto al rispetto delle norme esistenti, nel loro complesso le ormai numerose sentenze di Consulta e Corte dei conti a livello nazionale hanno stabilito con chiarezza il rispetto delle procedure e delle norme di rendicontazione previste prima dalla Legge regionale 32/97 e dalle successive modifiche, poi dall’applicazione del decreto 174/2012.