Aosta, legge per l’inserimento lavorativo dei portatori di handicap

L’Assessore alle Attività produttive, Energia e Politiche del lavoro Pierluigi Marquis interviene sull’approvazione, all’unanimità, da parte del Consiglio regionale del disegno di legge che ha ridisegnato gli interventi regionali per favorire l’inserimento lavorativo dei portatori di handicap, modificando la normativa regionale 28 dicembre 1983 n. 89.

Nel ringraziare la relatrice del disegno di legge, Marilena Péaquin Bertolin, il Presidente e i rappresentanti della Commissione competente, così come i soggetti auditi, per l’apporto fornito nella stesura del testo definitivo, l’Assessore Marquis dichiara: «La legge approvata ieri dal Consiglio regionale è una garanzia e un rafforzamento della presenza territoriale delle cooperative che hanno al loro interno persone con disabilità. Persone che hanno trovato importante aiuto e grande sostegno dalle cooperative sociali che favoriscono in modo determinante il loro percorso di inclusione sociale assicurandogli un impiego stabile. In questi ultimi anni le cooperative, per migliorare i processi di inclusione sociale e per garantirsi le risorse necessarie alla loro attività, stante il momento di particolare difficoltà economica, hanno orientato in parte il loro interesse su settori e iniziative che, come previsto della normativa europea,  rivestono carattere di rilevanza economica.

Orientamento questo – prosegue l’Assessore Pierluigi Marquis – che consente alle cooperative di fare coesistere l’attività economica con quella assistenziale, consentendo così il migliore accesso ai contributi regionali a sostegno del costo del lavoro delle persone portatrici di disabilità e di coloro che prestano attività di affiancamento».

Nello specifico si individuano, attraverso la nuova legge, tre tipologie di intervento distinte in riferimento alla rilevanza economica. Se l’attività viene classifica di rilevanza economica, il contributo potrà essere concesso in regime di deminimis sino al raggiungimento dell’80 per cento dei costi salariali riferiti al soggetto disabile e/o al personale di affiancamento.

Alle cooperative che non svolgono attività economica o svolgono attività prettamente locale i contributi possono invece  essere concessi sempre nella misura massima dell’80 per cento senza il vincolo della soglia prevista dal regime di de minimis ovvero dei 200 mila euro riferiti al triennio.

Per le cooperative che svolgono attività mista sarà possibile attraverso la separazione contabile scindere la componente del costo del lavoro che rientra nel regime de minimis da quella che ne è esclusa in quanto afferisce ad attività non rilevante economicamente.

La norma cosi articolata consente quindi da una parte di rispettare gli indirizzi europei e dall’altra di rispondere alle necessità di coloro che operano sul territorio regionale. I criteri e le modalità procedimentali saranno definiti con deliberazione di giunta regionale previa illustrazione alla commissione consiliare competente.