Remigrazione, la linea di Vannacci e il confronto con sei Paesi: chi entra irregolarmente può essere regolarizzato per sempre?
La proposta di Futuro Nazionale riapre una delle questioni più controverse dell’immigrazione: impedire che chi entra illegalmente in Italia possa ottenere successivamente un permesso di soggiorno. Ma Francia, Germania, Australia, Canada, Stati Uniti e Argentina seguono la stessa strada? Il confronto con le loro legislazioni mostra differenze importanti e solleva una domanda che va oltre gli slogan: è possibile rendere permanente l’irregolarità senza cancellare le eccezioni previste dalla legge?
ROMA – «Illegale un giorno? Illegale tutta la vita». È questa la formula con cui Roberto Vannacci riassume la linea di Futuro Nazionale sulla remigrazione, accompagnandola con un’altra espressione destinata a far discutere: «Remigrazione a costo zero». Il generale propone una legge, o un decreto immediatamente operativo, che impedisca a chi entra illegalmente in Italia di essere regolarizzato in un secondo momento.
Nel suo intervento, Vannacci attacca anche il governo guidato da Giorgia Meloni, sostenendo che, attraverso i decreti flussi, avrebbe finito per regolarizzare persone entrate irregolarmente nel Paese. È una critica politica che merita di essere esaminata separatamente dal funzionamento concreto delle norme italiane: i decreti flussi disciplinano soprattutto l’ingresso regolare per motivi di lavoro e non costituiscono, in quanto tali, una sanatoria generalizzata per chi è già presente illegalmente.
La questione, tuttavia, resta centrale. Che cosa succederebbe se l’Italia decidesse di introdurre un divieto permanente di regolarizzazione per chi ha fatto ingresso irregolarmente? E soprattutto, esiste già un modello simile in altri Paesi occidentali?
Per rispondere occorre guardare oltre i confini nazionali. Francia, Germania, Australia, Canada, Stati Uniti e Argentina offrono sei esempi utili per comprendere come gli Stati affrontano l’immigrazione irregolare, quali strumenti utilizzano per disporre i rimpatri e in quali circostanze consentono a una persona senza un regolare titolo di soggiorno di ottenere una nuova possibilità.
Il confronto è importante perché consente di distinguere le dichiarazioni politiche dalle regole effettivamente applicate. Un Paese può adottare controlli severi, rendere più difficili le richieste di asilo o accelerare le espulsioni senza necessariamente introdurre un divieto assoluto di regolarizzazione valido per tutta la vita.
Francia: la regolarizzazione è ancora possibile
La Francia rappresenta un primo termine di paragone particolarmente significativo. La normativa francese consente, in determinate circostanze, agli stranieri che si trovano in situazione irregolare di chiedere un permesso di soggiorno per motivi eccezionali o umanitari.
Le domande possono riguardare, a seconda dei casi, il lavoro, i legami familiari, la durata della permanenza nel Paese o particolari situazioni personali. L’amministrazione valuta le circostanze individuali e la concessione del titolo non è automatica. Le condizioni variano inoltre in base al percorso richiesto e alla normativa applicabile.
Il portale ufficiale dell’amministrazione francese chiarisce che l’ammissione eccezionale al soggiorno può essere richiesta anche da chi si trova irregolarmente sul territorio. La decisione viene presa caso per caso, sulla base dei requisiti previsti e degli elementi presentati dal richiedente.
La Francia, dunque, non applica una regola generale secondo cui un ingresso irregolare comporta necessariamente l’impossibilità assoluta di ottenere qualsiasi titolo di soggiorno in futuro.
Per la proposta di Vannacci, il punto è proprio questo: una linea che escludesse ogni regolarizzazione successiva sarebbe più rigida rispetto al sistema francese in questo specifico ambito.
Germania: rimpatri, ma anche percorsi legati all’integrazione
La Germania presenta un quadro altrettanto articolato. La legislazione prevede strumenti per contrastare la permanenza irregolare e procedere all’allontanamento di chi non ha titolo per restare, ma contempla anche specifiche possibilità di ottenere un permesso di soggiorno.
Un esempio è rappresentato dalle disposizioni della legge tedesca sul soggiorno dedicate alle persone che, pur essendo soggette a un obbligo di partenza, hanno sviluppato un’integrazione significativa nella società.
L’articolo 25b della legge sul soggiorno disciplina la possibilità di concedere un titolo a determinate persone il cui allontanamento è temporaneamente sospeso, purché siano rispettati requisiti specifici. Tra questi figurano, in via generale, una permanenza continuativa di almeno sei anni, ridotta a quattro in determinate situazioni familiari, conoscenze linguistiche, integrazione sociale e condizioni relative al sostentamento.
Esistono inoltre disposizioni particolari per giovani e giovani adulti ben integrati, disciplinate dall’articolo 25a.
Non si tratta di un diritto indiscriminato alla regolarizzazione. La legge prevede condizioni precise ed esclude alcuni casi, tra cui quelli in cui l’interessato ostacola l’allontanamento attraverso dichiarazioni false o inganni sulla propria identità.
Il modello tedesco mostra quindi che una politica migratoria può combinare l’obbligo di lasciare il territorio con percorsi selettivi per alcune persone che soddisfano requisiti stabiliti dalla legge.
Australia: controlli rigorosi e obblighi di allontanamento
L’Australia viene spesso citata nel dibattito internazionale per la rigidità del proprio sistema migratorio. Il soggiorno dipende dal possesso di un visto valido e la normativa disciplina le conseguenze per chi non dispone di un titolo che autorizzi la permanenza.
Il Migration Act 1958 stabilisce, in determinate circostanze, obblighi di rimozione degli stranieri privi di uno status regolare. La legge contiene inoltre disposizioni specifiche per le domande di protezione, i visti e i casi in cui una persona non può essere allontanata immediatamente.
La disciplina australiana non può però essere ridotta alla formula secondo cui chi entra irregolarmente non avrà mai più alcuna possibilità di ottenere una tutela. La normativa distingue tra situazioni differenti e contempla procedure di protezione, con requisiti e limitazioni specifici.
Il confronto con l’Italia è utile soprattutto per un altro aspetto: il contrasto all’immigrazione irregolare non dipende soltanto dal principio stabilito dalla legge, ma anche dalla capacità delle autorità di identificare le persone, ottenere i documenti necessari e rendere effettive le decisioni di allontanamento.
Una norma più severa, da sola, non risolve necessariamente tutti questi problemi amministrativi e operativi.
Canada: nuove restrizioni per alcune domande d’asilo
Il Canada offre un esempio particolarmente interessante perché ha introdotto nuove limitazioni all’accesso alla procedura d’asilo, entrate in vigore il 3 giugno 2025.
Secondo le informazioni ufficiali del governo canadese, alcune richieste sono considerate inammissibili se presentate oltre un anno dopo il primo ingresso nel Paese, per gli ingressi successivi al 24 giugno 2020. Un’altra limitazione riguarda le domande presentate più di 14 giorni dopo un ingresso effettuato attraversando irregolarmente la frontiera terrestre tra Canada e Stati Uniti.
Le nuove disposizioni prevedono eccezioni, tra cui quella per i minori non accompagnati, e non significano che ogni persona interessata venga automaticamente espulsa senza ulteriori verifiche. In determinate circostanze può essere prevista una valutazione dei rischi prima dell’allontanamento.
È importante sottolineare che queste regole riguardano l’ammissibilità delle richieste d’asilo e non equivalgono a un divieto universale di ottenere qualsiasi titolo di soggiorno.
Il caso canadese dimostra comunque che un governo può intervenire per limitare specifiche procedure, fissare termini e rendere più selettivo l’accesso alla protezione. Resta necessario distinguere tra queste restrizioni e l’idea di una condizione di irregolarità perpetua.
Stati Uniti: l’ingresso irregolare può precludere la procedura ordinaria
Negli Stati Uniti, il sistema migratorio prevede regole stringenti per l’accesso alla residenza permanente. In generale, la procedura ordinaria di adeguamento dello status richiede che il richiedente sia stato ispezionato e ammesso nel Paese oppure autorizzato all’ingresso tramite parole, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.
La conseguenza è rilevante: chi è entrato senza essere ammesso o autorizzato può incontrare ostacoli importanti nel tentativo di ottenere la residenza permanente attraverso questa procedura.
Il sistema statunitense contempla tuttavia eccezioni e percorsi distinti, tra cui quelli previsti per alcune categorie di persone e per determinate forme di protezione. Non è quindi corretto affermare che ogni ingresso irregolare determini, in ogni circostanza, un’impossibilità assoluta e permanente di ottenere un titolo.
Il caso americano mostra una differenza fondamentale: rendere più difficile la regolarizzazione attraverso una determinata procedura non equivale necessariamente a cancellare ogni possibilità prevista dall’intero ordinamento.
Per valutare la proposta di Futuro Nazionale sarebbe pertanto necessario chiarire se l’obiettivo sia impedire l’accesso a specifiche procedure, restringere le eccezioni oppure escludere qualsiasi regolarizzazione futura, indipendentemente dalle circostanze individuali.
Argentina: il governo ha modificato le regole migratorie
Anche l’Argentina è un caso da osservare, soprattutto dopo la riforma introdotta nel 2025 attraverso il decreto DNU 366/2025, che ha modificato diverse disposizioni della legge sulle migrazioni e della legge sulla cittadinanza.
Il provvedimento ha rafforzato alcuni aspetti dei controlli migratori e ha introdotto condizioni più restrittive in materia di ingresso e permanenza, oltre a modifiche relative all’accesso a determinati servizi.
Il decreto disciplina anche le conseguenze della cancellazione di alcuni permessi di soggiorno. In specifiche circostanze, l’espulsione comporta un divieto di reingresso permanente quando è fondata sulla partecipazione o sulla commissione di un reato doloso. Negli altri casi di espulsione contemplati dalla disposizione, il divieto di reingresso è previsto per un periodo minimo di cinque anni, graduato in base alla causa che ha determinato il provvedimento.
Questa distinzione è importante: un divieto di reingresso dopo un’espulsione non è la stessa cosa di un divieto assoluto di regolarizzazione per chiunque sia entrato irregolarmente.
L’esperienza argentina mostra dunque come una legislazione possa introdurre conseguenze severe e durature per determinate violazioni, mantenendo al tempo stesso distinzioni in base alle ragioni giuridiche del provvedimento.
Il nodo italiano: che cosa significa davvero «illegale tutta la vita»?
Dopo il confronto internazionale, la domanda torna all’Italia. La proposta di Vannacci non può essere valutata soltanto attraverso la forza comunicativa della formula utilizzata. Occorre capire quale norma si vorrebbe introdurre, quali procedure verrebbero modificate e quali eccezioni resterebbero applicabili.
Il primo elemento da chiarire riguarda i decreti flussi. Questi strumenti stabiliscono quote e condizioni per l’ingresso regolare di lavoratori stranieri. Non sono, di per sé, una sanatoria automatica per tutte le persone già presenti irregolarmente. La critica politica di Vannacci va quindi confrontata con i requisiti effettivi previsti dalle procedure e con i singoli casi di regolarizzazione.
Il secondo elemento riguarda i rimpatri. Per rendere effettiva una politica di allontanamento servono identificazione, documenti di viaggio, collaborazione dei Paesi di origine, personale amministrativo e procedure conformi alla legge. Quando una persona presenta una richiesta di protezione o sostiene di rischiare persecuzioni o trattamenti vietati nel Paese di destinazione, possono inoltre essere necessarie verifiche specifiche.
Il terzo elemento riguarda il costo. L’espressione «a costo zero» pone una questione concreta: si intende evitare nuove spese per l’approvazione della norma oppure sostenere che l’intero sistema di applicazione non comporterebbe costi aggiuntivi? Sono due affermazioni diverse. Anche una legge che non istituisca nuove strutture richiede attività amministrative per essere applicata; per stabilire l’impatto economico servirebbe una valutazione delle risorse già disponibili e delle eventuali spese aggiuntive.
Infine, esiste il tema dei diritti e degli obblighi internazionali. Una disciplina nazionale deve essere coordinata con le norme applicabili in materia di protezione dei rifugiati, divieto di respingimento verso persecuzioni o torture, tutela della vita familiare e garanzie procedurali. Ciò non impedisce agli Stati di contrastare l’immigrazione irregolare, ma incide sulle modalità con cui possono farlo.
Perché il confronto con gli altri Paesi è decisivo
Francia, Germania, Australia, Canada, Stati Uniti e Argentina non adottano un unico modello. Alcuni prevedono percorsi di regolarizzazione legati a condizioni umanitarie o all’integrazione; altri pongono ostacoli significativi a determinate procedure o disciplinano in modo rigoroso l’allontanamento. In tutti i casi, le conseguenze dipendono dalla normativa specifica e dalla situazione individuale.
Il confronto serve quindi a evitare due semplificazioni opposte: sostenere che all’estero tutto sia consentito oppure affermare che esista già un modello occidentale universale nel quale ogni ingresso irregolare comporta automaticamente un divieto perpetuo di soggiorno.
La questione posta da Futuro Nazionale è più precisa e, proprio per questo, merita un esame approfondito: l’Italia dovrebbe impedire in modo permanente qualsiasi regolarizzazione a chi è entrato illegalmente, oppure mantenere la possibilità di valutare alcune situazioni eccezionali?
La risposta non può essere ricavata da uno slogan, né dal semplice elenco di Paesi che applicano politiche migratorie restrittive. Richiede un confronto tra le leggi, i risultati delle procedure di rimpatrio, i costi amministrativi e le garanzie previste.
È su questo terreno che la proposta di Vannacci può essere discussa nel merito: non soltanto come dichiarazione politica, ma come progetto normativo da confrontare con le esperienze internazionali e con i limiti giuridici entro cui opera lo Stato italiano.
