Agenzia delle Entrate non può toccare la prima casa? Ecco le differenze applicative

Agenzia delle entrate ph dal web

Attualmente Agenzia delle Entrate non può toccare la prima casa ma questa affermazione è fin troppo generica. Il D.l n. 69/2013, c.d. Decreto del fare (convertito con Legge 9 agosto 2013 n. 98) ha introdotto importanti cambiamenti in materia di espropriazione della prima casa da parte dell’Agenzia delle Entrate. La Legge stabilisce che, per debiti fino a 20 mila euro, Agenzia delle Entrate non possa né iscrivere ipoteca, né avviare il pignoramento di qualsiasi immobile. I riscossori pertanto devono trovare altri beni da pignorare come il quinto dello stipendio o della pensione, il canone corrente, effettuare il fermo auto o eventuali canoni di affitto percepiti.

Agenzia delle Entrate può iscrivere ipoteca sul bene immobile, anche se è il solo in possesso del debitore, se l’importo del debito è superiore a 20 mila euro e inferiore a 120 mila euro. Sotto 20 mila euro l’Agenzia non può procedere con l’iscrizione. L’ipoteca non comporta automaticamente il pignoramento, ma costituisce una garanzia contro le pretese avanzate da altri soggetti. Se la banca si muoverà in seguito con la procedura di pignoramento dell’immobile, le somme ricavate andranno innanzitutto all’Agenzia delle Entrate.

L’iscrizione dell’ipoteca sulla casa è una fase molto importante per la successiva procedura di pignoramento. Esistono dei limiti alle possibilità dell’Agenzia di iscrivere un’ipoteca su un bene immobile di un debitore. La procedura esecutiva in ogni caso è l’ultima arma a disposizione dei creditori, e in genere non è la via preferita per via dei tempi che richiedono la procedura burocratica e per gli incerti esiti che derivano dalla successiva vendita all’asta.

Prima dell’entrata in vigore dal D.l. n. 69/2013 Agenzia delle Entrate, nel caso di debito complessivo nei confronti dell’Erario superiore a 20 mila euro, poteva procedere con l’espropriazione forzata dei beni immobili del debitore, compresa la prima casa. Il contribuente poteva concordare con l’ente della riscossione un piano di rientro, sino a un massimo di 72 rate, per provvedere al pagamento di quanto dovuto. Il Decreto del Fare ha negato all’Agenzia la possibilità di eseguire il pignoramento della prima casa, ma non l’iscrizione di ipoteca. In base alla normativa, non è possibile per Agenzia delle Entrate pignorare la prima casa quando:

costituisce residenza anagrafica del debitore.
essa è l’unico immobile posseduto dal contribuente;
rientra tra i fabbricati con destinazione catastale abitativa;
non è di lusso né classificabile come A8 (ville) o A9 (castelli)

In questi casi quindi l’Agenzia non può pignorare l’abitazione privata per un debito non pagato. Secondo alcune interpretazioni, un debitore per un importo superiore a 50 mila euro che aliena le sue proprietà potrebbe essere incriminato per sottrazione fraudolenta.

Il pignoramento della prima casa è possibile invece quando ricorrono al contempo queste condizioni:

il debitore possiede una seconda abitazione o terreno. Per evitarlo, deve vendere quindi quelli che gli rimangono ed eleggere a residenza quello rimanente. Il debito è superiore a 120 mila euro.

Per il Fisco non è proprio facilissimo aggredire il patrimonio costituito dall’abitazione. L’Agenzia delle Entrate non ha il potere di iscrivere un’ipoteca sulla prima casa. Infatti può iscrivere ipoteca sull’immobile del debitore ma, se il debito è maggiore di 20 mila euro e costituisce la residenza anagrafica, non può procedere con il pignoramento. Se il debito è inferiore a 20 mila euro Agenzia dell’Entrate non può procedere nemmeno con l’iscrizione dell’ipoteca sull’immobile.

Il pignoramento – come affermato da sentenza della Cassazione 19667/2014 – deve essere preannunciato al debitore con un tempo di anticipo congruo, pena l’illegittimità del pignoramento. Il contribuente può partecipare in modo attivo al contenzioso col Fisco, mediante l’esposizione delle proprie ragioni prima dell’esecuzione della misura cautelare. Inoltre il provvedimento di iscrizione deve indicare chiaramente la somma per la quale è stata iscritta l’ipoteca.