“Il ricorso sempre più frequente alla stipula di contratti a termine, con reiterazione degli stessi per i lavori anche oltre i 36 mesi, che costituisce il limite di durata massima consentita dalle direttive europee in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato, ha fatto insorgere un consistente contenzioso che ha visto soccombente l’Amministrazione Capitolina; da ultimo, innanzi alla Suprema Corte di Cassazione – Sezione Lavoro (Sentenze n. 201/2016 e n. 1006/2016). L’azione di risanamento che l’Amministrazione sta portando avanti passa anche attraverso il riordino di tutte quelle situazioni di illegalità che ormai da anni venivano perorate”, specifica l’esponente della giunta Raggi.
Poiché “requisito imprescindibile per l’accesso al profilo professionale di ‘Insegnante della Religione Cattolica’ è il riconoscimento, da parte della competente Autorità Ecclesiastica, dell’idoneità all’insegnamento della religione cattolica, la delibera stabilisce che l’eventuale revoca dell’idoneità costituisca causa di recesso dal contratto di lavoro”.
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