Riceviamo e pubblichiamo integralmente l’editoriale di Paolo Fedele, che ha approfondito il caso Roggero analizzandone gli aspetti giuridici e le implicazioni. Proponiamo ai nostri lettori il suo contributo così come ci è stato trasmesso.
Il 28 aprile 2021 tre rapinatori entrano nella gioielleria di Mario Roggero a Grinzane Cavour (Cuneo), minacciano lui, la moglie e la figlia, svuotano la cassaforte e scappano.
Roggero recupera un’arma, esce e spara contro i tre in fuga, uccidendone due.
Condannato in primo grado, assolto in appello per legittima difesa putativa, il verdetto viene poi ribaltato: 14 anni e 9 mesi, confermati dalla Cassazione il 15 luglio 2026.
Roggero si è costituito nel carcere di Bollate.
Un elemento centrale nelle motivazioni dei giudici viene spesso trascurato nel dibattito: Roggero non aveva il porto d’armi.
Gli era stato revocato dopo un episodio del 2005, quando minacciò con una pistola il fidanzato della figlia e i suoi genitori, patteggiando poi una condanna nel 2007.
La pistola usata nel 2021 era detenuta legalmente in casa, ma portarla in strada era un altro reato: tra i capi d’imputazione compare infatti il porto illegale d’armi, e i giudici hanno richiamato proprio il precedente del 2005 per descrivere una modalità impulsiva di reazione già emersa in passato.
Il porto d’armi non è un timbro burocratico: è una valutazione dello Stato sull’affidabilità di chi chiede di girare armato.
Se viene revocato dopo che qualcuno ha già reagito con un’arma in mano fuori da un contesto di autodifesa, significa che lo Stato non gli riconosce più quell’idoneità.
Ammettere che in caso di emergenza si possa comunque prendere l’arma e uscire, a prescindere dalla revoca, svuoterebbe di senso l’intero sistema delle licenze: se valesse per uno, varrebbe per chiunque.
Resta un secondo aspetto, distinto dal primo: la legittima difesa in Italia meriterebbe una valutazione più ampia.
Chi minaccia una persona o la sua proprietà la mette comunque in pericolo, a prescindere dal fatto che la minaccia sia “ancora in corso” nell’istante esatto della reazione: chi vive un’irruzione armata difficilmente riesce a distinguere con lucidità quel confine.
Da questo punto di vista la difesa può dirsi sempre legittima, perché nasce da una paura reale generata da chi ha aggredito per primo.
Questa legittimità, però, resta condizionata: vale per chi si difende essendo in regola con le autorizzazioni a detenere e portare un’arma.
Sono due piani diversi, quanto sia ragionevole la reazione, e se chi reagisce avesse titolo per farlo con quello strumento e nel caso Roggero il secondo pesa in modo autonomo sulla condanna.
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