Quando si parla di riabilitazione protesti ci si riferisce a un provvedimento che dovrebbe servire a cancellare quest’ultimo a seguito del fatto che la persona non ha pagato una cambiale o un assegno bancario.
Quindi quello che succederà è che per effetto di questa riabilitazione il protesto si potrà considerare come mai avvenuto. Nello specifico si parla della normativa legata all’articolo 17 l 108 del 1996 che sostiene che questa riabilitazione può essere richiesta da quella persona debitrice che ha pagato l’importo che doveva, oltre agli interessi e alle spese: però la può avere dopo un anno, a patto che col tempo non abbia subito altri protesti.
Inoltre è bene sapere che questa domanda deve essere proposta dal presidente del tribunale competente che dipenderà dal luogo di residenza del soggetto e protestato. Per quanto riguarda lo svolgimento del procedimento dobbiamo sapere che il soggetto interessato ad ottenere la riabilitazione dovrà depositare un’istanza unitamente all’iscrizione al ruolo nonché alla documentazione giustificativa: questa è una cosa che dovrà fare nella cancelleria della volontaria giurisdizione.
Ma nel caso in cui a richiedere la riabilitazione dovesse essere una società, l’istanza dovrà essere proposta in altro modo. Inoltre la cancelleria dovrà iscrivere a ruolo il procedimento, rilasciando il numero che potrà essere utilizzato dall’utente, nel momento in cui si collegherà al portale telematico del Ministero della Giustizia, in modo da eseguire il procedimento, prendendo al contempo visione del deposito avvenuto in quel momento per quanto riguarda conclusivo provvedimento.
A questo punto il presidente del tribunale nei momenti in cui avrà verificato la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge dovrà concedere queste riabilitazioni: inoltre in caso di documentazione completa o in mancanza dei presupposti che sono previsti da questa legge, dovrà invitare la persona a integrare la documentazione oppure a rigettare il ricorso.
Finora abbiamo descritto la parte legislativa per quanto riguarda la riabilitazione del protesto, ma ora vogliamo andare a descrivere cos’è quest’ultimo per evitare confusione in chi legge.
Cos’è nello specifico il protesto
Quando si parla di protesta ci si riferisce a un atto pubblico formale attraverso il quale, un ufficiale giudiziario o un notaio dichiarano che c’è stata una mancata accettazione dei titoli di credito o mancato pagamento
Ma per quanto riguarda i primi ci si riferisce ai documenti che sono importanti perché contengono la promessa di effettuare una prestazione: in questo caso ci si riferisce a un pagamento a favore del soggetto che lo andrà a ricevere.
I titoli di credo più utilizzati per il pagamento sono 3 e cioè l’assegno bancario circolare postale oppure il vaglia o ancora la cambiale. Per quanto riguarda i termini del protesto variano in base al titolo di credito in questione perché per quanto riguarda le cambiali i protesti devono essere fatti entro 12 mesi dall’emissione Ma se la scadenza è determinata si può procedere entro 12 giorni feriali dalla data della scadenza.
Invece per gli assegni circolari il termine sarà di 30 giorni della loro emissione, mentre infine se si parla di assegni bancari la richiesta deve essere fatta dopo otto giorni.
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