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Le norme da rispettare per i sistemi anticaduta

I lavoratori che si trovano a operare in quota devono fare i conti con un rischio molto alto. Al di là del pericolo di caduta, ci sono altri rischi che è necessario prendere in considerazione. Proprio per questo motivo occorre far sì che coloro che operano in quota possano essere protetti in maniera appropriata rispetto a qualunque rischio. Non a caso le cadute dall’alto rappresentano la principale causa di morte correlata agli incidenti che si verificano sul posto di lavoro. Le soluzioni proposte da TecnoLiving rappresentano una preziosa risorsa a cui fare riferimento per la prevenzione di conseguenze tanto gravi.

I dispositivi anticaduta

La prevenzione delle cadute è, dal punto di vista dei lavoratori, un dovere e al tempo stesso un diritto. Un aiuto valido proviene dai dispositivi anticaduta, che consentono a conseguire questo obiettivo con più facilità. Tuttavia il mercato in questo settore mette a disposizione una gamma di soluzioni molto ampia e variegata, al punto che non è sempre facile riuscire a trovare la proposta migliore in considerazione del tipo di lavorazione che deve essere effettuata e in base all’ambiente. I dispositivi di protezione individuale sono le attrezzature disponibili per i lavoratori, i quali grazie ad esse possono essere protetti rispetto ai rischi che scaturiscono dall’ambiente in cui operano e dalla tipologia di lavoro che effettuano. I dispositivi di protezione individuale si distinguono in tre categorie: la prima è quella dei dispositivi che proteggono dai rischi lievi; la seconda è quella dei dispositivi che proteggono da rischi di livello medio; la terza è quella dei dispositivi che proteggono dal rischio di morte o da lesioni gravi. La terza categoria è quella di cui fanno parte i dispositivi anticaduta.

Il D. Lgs. n. 81 del 9 aprile del 2008

Per quel che riguarda i dispositivi di protezione individuale anticaduta, il riferimento normativo è rappresentato dal D. Lgs. n. 81 del 9 aprile del 2008, poi aggiornato nel 2009, dedicato alla sicurezza e alla salute sul posto di lavoro. Il Decreto, nella sezione II, precisa che a proposito della scelta delle attrezzature è indispensabile valutare tutti i rischi che caratterizzano l’ambiente di lavoro. È il datore di lavoro che deve effettuare questa analisi, con la collaborazione del medico competente e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il datore di lavoro, al fine di minimizzare i rischi, è tenuto anche a organizzare il servizio di prevenzione e protezione, meglio se interno all’azienda (non è comunque vietato ricorrere a servizi esterni).

I dispositivi anticaduta nel decreto

È il titolo IV del decreto legislativo in questione ad affrontare il tema dei dispositivi di protezione individuale anticaduta. La norma specifica tra l’altro che cosa sono i lavori in quota, vale a dire le attività lavorative per le quali i lavoratori sono esposti al rischio di caduta da più di 2 metri di quota rispetto a un piano stabile. In occasione dei lavori in quota, nei cantieri deve essere garantita la viabilità dei veicoli e delle persone, mentre va proibito l’ingresso ai non addetti ai lavori. Ci sono, poi, degli obblighi che devono essere rispettati dal datore di lavoro, il quale è tenuto a selezionare le attrezzature di lavoro migliori per assicurare condizioni di lavoro ottimali e mantenere la sicurezza. È necessario fra l’altro dar priorità alle misure di protezione collettiva in confronto a quelle di protezione individuale. Ancora, per le attrezzature di lavoro devono essere selezionate dimensioni adeguate alla natura e alle caratteristiche dei lavori che devono essere effettuati, in funzione di una circolazione senza rischi e alle sollecitazioni che possono essere previste.

Gli obblighi per il datore di lavoro

È obbligatorio, per il datore di lavoro, mettere in pratica tutte le misure che occorrono a ridurre al minimo i rischi che scaturiscono dal lavoro stesso e dalle attrezzature. A questo scopo egli è tenuto a garantire l’installazione dei dispositivi di protezione contro le cadute, i quali devono essere caratterizzati da una resistenza e da una configurazione idonee ad arrestare e a prevenire le cadute e al tempo stesso impedire eventuali lesioni a danno degli operatori. Nel caso in cui i mezzi di protezione collettiva non fossero sufficienti, è indispensabile usare dei dispositivi di protezione individuale.

Massimo Chioni

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