La variazione catastale è una pratica necessaria quando si effettuano modifiche sostanziali all’interno di un immobile, sia essa un’abitazione o un terreno. In linea generale, per le pratiche di variazione catastale è necessario seguire un’apposita procedura denominata DOCFA e ci si deve rivolgere ad un professionista autorizzato per svolgere gli incartamenti necessari. Ci sono alcuni casi in cui anche il cittadino privato può effettuare delle variazioni catastali recandosi presso gli uffici del catasto o online. In questo caso si tratta di pratiche di voltura catastale, ovvero successioni ereditarie o trasferimento di usufrutto.
La variazione catastale è obbligatoria quando si effettuano delle ristrutturazioni di immobili che apportano delle modifiche sostanziali, ma anche nel caso di ampliamenti o frazionamenti, cambiamenti toponomastici (via, numero civico o città) e passaggi di proprietà. Altro caso previsto per legge è quello di cambio della destinazione d’uso, ovvero la trasformazione di un negozio in abitazione, del box in cantina, del soggiorno in cucina, del posto auto in box e così via dicendo. Effettuare le variazioni necessarie per legge serve ad ottenere la conformità catastale, quindi ad avere un’uniformità tra carta e lo stato reale dei fatti. Qualora venissero effettuati dei lavori di ristrutturazione, come per esempio l’aggiunta di un bagno, senza effettuare comunicazione entro 30 giorni dalla data di conclusione degli stessi, il soggetto privato può andare incontro ad alcune sanzioni.
Nel caso in cui, per dimenticanza od altra motivazione, non venisse presentata variazione catastale si è soggetti a sanzioni che possono variare in base alla difformità esistente. Queste, secondo quanto stabilito dalla normativa italiana vigente, possono partire da un minimo di 4,00 euro fino ad arrivare a 2.065 euro a cui aggiungere le spese. Sono comunque previste delle riduzioni pari a:
Oltre la sanzione vera e propria, in caso di mancata presentazione di variazione catastale, bisogna considerare gli interessi maturati per ogni anno di ritardo, calcolati su base giornaliera. L’obbligo di presentazione di variazione cade in prescrizione dopo 5 anni. Tuttavia è bene sapere che, in caso di vendita dell’immobile ed in presenza di difformità, l’atto può essere considerato nullo.
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