L’Adoc Basilicata rende noto che “Con la Riforma del condominio “Legge n.220 dal 2012” entrata in vigore il 18 giugno 2013 dopo un’attesa durata più di 70 anni, i condòmini, che costituiscono la maggioranza degli italiani, possono vantare maggiori diritti nei confronti degli amministratori, che sono, adesso, supervisionati dal punto di vista finanziario”. Tante le novità introdotte dalla riforma: l’obbligo all’apertura di un conto corrente, postale o bancario, dedicato alla gestione condominiale e intestato al condominio, dove transiteranno le somme ricevute a qualsiasi titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle che ha dovuto anticipare l’amministratore condominiale per conto del condominio. Il mancato adempimento di questo obbligo costituisce grave irregolarità. La legge prevede in condomini con più di otto condomini la figura obbligatoria di un Amministratore che deve, oltre ad essere diplomato, aver superato un corso professionale e tenersi continuamente aggiornato. E’ tenuto, altresì, a stipulare, in maniera obbligatoria, un’assicurazione per responsabilità di civile, che copra tutto il periodo del suo operato. In caso di gravi irregolarità anche un solo condomino può richiedere la convocazione dell’assemblea per revocare il suo mandato. Il provvedimento, inoltre, risolve il conflitto d’interessi in capo all’amministratore, al quale d’ora in poi non possono essere conferite deleghe per la partecipazione all’assemblea. Una novità importante riguarda le maggioranze richieste in seconda convocazione rispetto all’oggetto della riunione: per quanto riguarda le delibere ordinarie della vita di condominio e l’approvazione dei bilanci, l’assemblea è valida solo se sono presenti almeno un terzo dei condomini con almeno un terzo dei millesimi. Nel caso di decisioni di carattere straordinario (l’abbattimento di una barriera architettonica o l’istallazione di una parabola centralizzata), occorre una maggioranza di 500 millesimi, mentre per le innovazioni è richiesta una maggioranza qualificata. Delle novità anche in merito al riscaldamento centralizzato, se un condomino intende distaccarsi dall’impianto, può farlo solo a patto che il distacco non comporti squilibri all’erogazione di calore agli altri appartamenti e che contribuisca alle spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto condominiale e per la sua conservazione e messa a norma; scale ed ascensori sono equiparate nella ripartizione delle spese, mentre, invece, viene riconosciuto il diritto di ogni singolo condomino ad installare un impianto di ricezione televisiva individuale. Infine la riforma, recependo una sentenza della Cassazione, che ha riconosciuto un diritto soggettivo all’animale da compagnia, stabilisce che i regolamenti di condominio non possono vietare la detenzione degli animali domestici. Il presidente dell’Adoc Basilicata Canio D’andrea mette a disposizione la sede di via Danzi 2 a Potenza e il numero 330798081 per ulteriori informazioni e per la soluzione dei problemi connessi all’argomento”.
Un ceppo che in provetta dà il risultato sperato non è ancora una soluzione. Tra…
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto…
Spegnere l'incendio è solo il primo passo: per molte attività, riaprire un'azienda dopo un incendio…
Il governo punta a sbloccare la situazione legata alla protesta degli autotrasportatori. Il ministro delle…
Londra. Si intitola “Amateur” il decimo album di inediti di Cesare Cremonini, in uscita il…
Dal 21 al 24 novembre 2026, il Tüyap Fair and Congress Center di Istanbul ospiterà…