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Diego Armando Maradona perde una nuova partita con il Fisco

La commissione tributaria provinciale di Napoli ha respinto l’ultimo ricorso presentato dagli avvocati dell’ex calciatore, che chiedeva di usufruire del condono del Calcio Napoli al quale – secondo i giudici tributari – il calciatore in passato non ha aderito pur potendo farlo. Maradona, a differenza dal passato, è stato condannato anche al pagamento delle spese di giudizio pari a 15.000 euro, di cui 10.000 euro per la consulenza tecnica d’ufficio. La decisione, presa il 14 gennaio e depositata da pochi giorni da parte della commissione tributaria provinciale di Napoli, riguarda uno degli ultimi ricorsi presentati dall’ex fuoriclasse argentino nel 2013. Maradona in particolare aveva contestato un provvedimento del 16 ottobre 2013 con cui la direzione provinciale I di Napoli delle Entrate aveva rigettato la richiesta di annullamento degli avvisi di accertamento emessi per gli anni d’imposta 1985-1990. I legali del giocatori avevano chiesto al fisco di annullare le proprie richieste così come era avvenuto con la Società Calcio Napoli che aveva condonato la propria posizione. Secondo le richieste il condono 2002 del Calcio Napoli avrebbe dovuto avere effetti anche su Maradona, dato il rapporto di solidarietà esistente tra la società, come sostituto d’imposta, e il calciatore. La sentenza della commissione tributaria provinciale ha invece respinto questa chiave di lettura, rigettando il ricorso. Hanno inoltre aggiunto a questo anche la condanna al pagamento delle spese di giudizio per 15.000 euro. I magistrati tributari, in particolare, hanno affermato la legittimità del diniego dell’Agenzia delle Entrate a cancellare i debiti del campione come effetti della sanatoria a cui aveva aderito la Società Calcio Napoli. Inoltre, in base ad una lettura di dettaglio della legge di condono, per i magistrati partenopei il calciatore argentino avrebbe ancora potuto aderire autonomamente ai meccanismi di regolarizzazione, versando il 50% dell’imposta ma scelse di non seguire questa strada che pure all’epoca non gli era preclusa. “Alla data del 29 settembre 2012 – si legge nella sentenza – il ricorrente aveva la possibilità di definire la lite in corso aderendo autonomamente al condono, versando il 50% dell’imposta. Questo perche’ Maradona aveva impugnato l’avviso di mora dell’ 11 gennaio 2011. (…) Pertanto all’epoca il ricorrente non espresse alcuna volontà di beneficiare degli effetti del predetto condono, pur non sussistenza alcuna preclusione nei suoi confronti. Anche quest’ultimo aspetto appare significativo al fine di precludere l’estensione al Maradona del suddetto condono”.

Redazione

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