“La IV sezione del TAR Campania ha sospeso l’ordine di reintegro emesso dal MIBAC (decreto n. 26 del 13/2/14) nei confronti del Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 160 comma 1 del testo di Tutela dei beni culturali. Di fronte alla richiesta della Soprintendenza di rimuovere la scogliera antistante i muri frangiflutti (noti come “baffi”), inseriti nello specchio di mare di fronte alla Rotonda Diaz, l’amministrazione comunale aveva comunicato la volontà di sistemare questo tratto di lungomare anche mediante il reimpiego dei massi utilizzati per la scogliera temporanea. Tale operazione avrebbe consentito di ridurre i costi dei due interventi. La volontà collaborativa del Comune – colta dal provvedimento cautelare emesso dal TAR – non era stata raccolta dalla Soprintendenza, che aveva portato avanti l’iter procedurale fino all’emissione del decreto ministeriale che il TAR ha appunto sospeso. Il Tribunale amministrativo regionale, ancora una volta, riconosce dunque che lo spirito di leale collaborazione deve improntare i rapporti tra le pubbliche amministrazioni, condizione necessaria per verificare la concreta operatività della soluzione, la quale prevede la rimozione della scogliera antistante i muri frangiflutti attraverso una soluzione condivisa”. Lo rende noto l’ufficio stampa del comune di Napoli.
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