Nel Lazio le vendite di fine stagione o saldi invernali per l’anno 2014 si effettuano, a norma di legge, a partire dal primo giorno feriale antecedente l’Epifania: quindi, nella Capitale, da domani sabato per sei settimane consecutive.
Le espressioni “vendite di fine stagione” e “saldi” sono utilizzate con esclusivo riferimento alle merci dei settori dell’abbigliamento, delle calzature, del tessile, della pelletteria, della pellicceria e della biancheria.
Si ricorda che durante lo svolgimento di una vendita di fine stagione è consentita esclusivamente la vendita delle merci in giacenza presso il negozio ed i magazzini dell’esercizio medesimo.
Inoltre le merci devono essere poste in vendita con l’indicazione del prezzo originario, dello sconto o del ribasso espresso in percentuale, e del nuovo prezzo scontato o ribassato. Conservare poi sempre lo scontrino: i capi in svendita che presentino qualche difetto si possono sostituire. Per la prova dei capi invece non c’è l’obbligo. La possibilità è rimessa alla discrezionalità del negoziante.
Resta confermata la data di inizio saldi per la stagione estiva a partire dal primo sabato di luglio, per sei settimane consecutive.
Per ogni ulteriore chiarimento sulla disciplina delle vendite straordinarie e per la consultazione della Legge Regione Lazio del 24/12/2013 si rimanda alle pagine del Dipartimento Sviluppo Economico e attività Produttive.
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