Divieto di scoppi di petardi, fuochi d’artificio e simili dalle 12 del 24 dicembre 2013 al 1° gennaio 2014, e divieto, limitatamente alla notte di Capodanno (dalle 18 del 31 dicembre 2013 fino alle 7 del 1° gennaio 2014) della vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro o lattina. Lo ha disposto il sindaco Virginio Merola con un’ordinanza.
L’ordinanza dispone particolare vigilanza per contrastare la vendita e l’uso dei materiali pirotecnici non conformi a quanto disposto dal D.lgs n. 58/2010, (con particolare riferimento alla vendita ai minori).
Per quanto riguarda invece il divieto di vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi commerciali ed artigianali nelle aree pubbliche interessate alle manifestazioni del 31 dicembre 2013, l’ordinanza precisa che il divieto non si applica ai pubblici esercizi in occasione del servizio a domicilio del cliente. La somministrazione di bevande da parte dei pubblici esercizi e dei concessionari di posteggio autorizzati, deve avvenire esclusivamente versando il contenuto in bicchieri di plastica o di carta; il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Bologna e le altre forze di Polizia verificheranno il rispetto dell’ordinanza.
Infine, il Sindaco raccomanda a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute prospicienti aree pubbliche o private ad uso pubblico di limitarne e controllarne l’uso per l’effettuazione di spari, scoppi, lanci di fuochi pirotecnici, mortaretti, e simili, e comunque di evitare il lancio, nonché la caduta di altri oggetti pericolosi per la pubblica incolumità, verso luoghi pubblici o di uso pubblico.
Si raccomanda a genitori e tutori di minori, di vigilare sul corretto uso dei dispositivi nei luoghi privati, sul rispetto delle istruzioni, e per evitare che i minori raccolgano ordigni inesplosi e ai proprietari di animali d’affezione, di vigilare e attivarsi affinché il disagio degli animali determinato dagli scoppi non causi danni alle persone e agli animali stessi.
Le violazioni prevedono una sanzione amministrativa di una somma che va da 100 euro a 500 euro, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti.
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