Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo dal 23 dicembre 2013 al 15 aprile 2014 transitano sulla rete viaria di competenza della Provincia di Roma, su arterie stradali di altitudine superiore ai 600 metri, dovranno essere muniti di pneumatici invernali, ovvero dovranno avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.
A stabilire questa misura è l’Ordinanza n. 12 del 17 dicembre 2013, siglata dall’Ing. Giuseppe Esposito, Direttore del Dipartimento VII “Viabilità e Infrastrutture Viarie” della Provincia di Roma, avente il seguente oggetto: “Disciplina della circolazione stradale in periodo invernale sulle strade provinciali dell’Amministrazione Provinciale di Roma – Prescrizione obblighi”.
Il periodo di vigenza dell’obbligo è dal 23 dicembre 2013 al 15 aprile 2014.
Nel periodo di vigenza dell’obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto. Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, nuovo Codice della strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza. La sua inosservanza comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo.
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