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Bollo auto, dal 2028 cambiano scadenze e regole: cosa devono sapere gli automobilisti

Il Consiglio dei ministri ha approvato il 5 agosto 2026 una mini-riforma del bollo auto destinata a modificare, a partire dal 1° gennaio 2028, alcune delle regole che disciplinano scadenze, pagamenti e gestione della tassa automobilistica.

La novità più importante riguarda il calendario: il sistema sarà maggiormente collegato al mese di immatricolazione del veicolo, con l’obiettivo di rendere più semplice e uniforme la gestione del tributo. Non si tratta, invece, di una riduzione dell’imposta.

Non cambiano infatti gli elementi che determinano l’importo del bollo: nessun taglio della tassa, nessuna modifica generalizzata legata alla potenza del veicolo, alla classe ambientale o al superbollo. L’intervento riguarda soprattutto le modalità e le tempistiche di pagamento e alcuni casi particolari, come il fermo amministrativo e le auto utilizzate nell’ambito del noleggio a lungo termine.

Primo bollo: più tempo per pagare dal 2028

Una delle principali modifiche riguarda il primo pagamento del bollo per le auto di nuova immatricolazione.

Oggi il termine dipende dal giorno in cui viene immatricolato il veicolo. In particolare, per le immatricolazioni effettuate entro il 20 del mese, il pagamento deve essere effettuato entro la fine dello stesso mese. Se invece l’immatricolazione avviene negli ultimi giorni, la scadenza viene generalmente spostata alla fine del mese successivo.

Dal 2028 il meccanismo sarà semplificato.

Il primo pagamento dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione. Viene quindi eliminata la distinzione legata al giorno preciso in cui l’auto viene registrata.

Un esempio può aiutare a capire la nuova regola: un’automobile immatricolata il 10 marzo 2028 avrà come termine per il primo pagamento il 30 aprile 2028. Lo stesso varrà per un’auto immatricolata il 25 marzo.

L’automobilista avrà dunque una scadenza unica e facilmente individuabile.

I rinnovi seguiranno il mese di immatricolazione

La riforma interviene anche sui pagamenti successivi al primo.

Per i nuovi veicoli, il mese dell’immatricolazione diventerà il riferimento per i rinnovi annuali. Dopo il primo pagamento, il bollo dovrà essere versato entro l’ultimo giorno del mese di immatricolazione.

Per esempio, un’auto immatricolata a marzo avrà come riferimento il mese di marzo anche per gli anni successivi.

Il sistema mira quindi a superare la frammentazione delle scadenze e a rendere più immediata l’individuazione del periodo in cui effettuare il pagamento.

Attenzione: le auto già in circolazione non cambiano automaticamente scadenza

La nuova disciplina non comporterà però uno spostamento generalizzato delle scadenze per tutti i veicoli già presenti sulle strade.

Per le auto già immatricolate, continueranno a valere le attuali scadenze, salvo eventuali diverse disposizioni adottate dalle singole Regioni.

Questo punto è particolarmente importante perché il bollo auto resta un tributo regionale e le Regioni continueranno ad avere margini di autonomia nella sua gestione.

La riforma punta quindi soprattutto a introdurre un sistema più ordinato per le nuove immatricolazioni, senza azzerare automaticamente il calendario già esistente.

Fermo amministrativo: il bollo continua a essere dovuto

Il decreto interviene anche sulla questione del fermo amministrativo.

Il principio viene confermato: il fermo del veicolo non determina automaticamente l’esenzione dal pagamento del bollo. La tassa automobilistica resta quindi dovuta anche quando il mezzo non può essere utilizzato a causa del provvedimento.

Parallelamente, per determinate situazioni, è possibile procedere alla cancellazione del veicolo dai registri e alla rottamazione, così da interrompere gli obblighi fiscali collegati a un’auto che non viene più utilizzata.

Noleggio a lungo termine: cambia il criterio territoriale

Un’altra novità riguarda le automobili utilizzate attraverso contratti di noleggio a lungo termine senza conducente.

Dal 2028, per determinare la competenza territoriale del bollo non sarà più determinante esclusivamente la sede legale della società proprietaria del veicolo.

Il riferimento sarà invece il territorio nel quale il mezzo viene effettivamente utilizzato.

La modifica punta a rendere più coerente il pagamento del tributo con l’effettiva presenza e utilizzazione del veicolo, soprattutto in un mercato nel quale le flotte di noleggio sono distribuite in diverse Regioni.

Dal 2027 i contratti di noleggio entreranno nel PRA

Un’altra disposizione entrerà in vigore già dal 1° gennaio 2027.

I contratti di noleggio a lungo termine senza conducente dovranno essere registrati anche presso il PRA, il Pubblico Registro Automobilistico.

L’inserimento nel registro dovrebbe consentire una maggiore tracciabilità dei rapporti relativi ai veicoli e facilitare l’individuazione della situazione amministrativa e fiscale del mezzo.

Veicoli usati e passaggi di proprietà

La riforma considera anche alcune situazioni legate alla compravendita di veicoli usati.

In determinati casi, il pagamento del bollo potrà essere sospeso quando un veicolo cambia proprietario, a condizione che il passaggio venga trascritto al PRA entro 60 giorni.

Una volta completata la procedura, sarà il nuovo proprietario a dover riallineare la posizione relativa al pagamento della tassa, tenendo conto della data di immatricolazione del veicolo.

Nessun taglio al bollo

È questo uno degli aspetti da chiarire maggiormente: la riforma non riduce l’importo del bollo auto.

Non viene introdotto un taglio generalizzato dell’imposta e non viene modificato il principio per cui l’importo dipende dalle caratteristiche del veicolo e dalle regole applicabili nella Regione di riferimento.

Restano inoltre fuori dall’intervento le regole relative al superbollo.

La novità riguarda quindi soprattutto la gestione amministrativa della tassa: meno casistiche da interpretare, scadenze più facilmente riconducibili al mese di immatricolazione e nuove regole per particolari categorie di veicoli.

Cosa cambia, in sintesi, dal 2028

Per chi acquisterà una nuova auto dal 2028, il quadro sarà quindi più semplice:

  • primo bollo: pagamento entro l’ultimo giorno del mese successivo all’immatricolazione;
  • rinnovi successivi: pagamento entro l’ultimo giorno del mese di immatricolazione;
  • auto già immatricolate: restano le scadenze attuali, salvo disposizioni regionali;
  • fermo amministrativo: il bollo continua a essere dovuto;
  • noleggio a lungo termine: cambia il criterio per individuare la competenza territoriale;
  • dal 1° gennaio 2027: i contratti di noleggio a lungo termine senza conducente dovranno risultare anche al PRA;
  • veicoli usati: prevista la possibilità di sospendere il pagamento in determinate situazioni legate al passaggio di proprietà, con trascrizione al PRA entro 60 giorni;
  • importo del bollo: nessuna riduzione generalizzata;
  • superbollo: nessuna modifica prevista dalla mini-riforma.

La riforma, dunque, non porta un bollo auto più economico, ma punta a rendere più semplice e uniforme il sistema delle scadenze e degli adempimenti, soprattutto per i veicoli di nuova immatricolazione e per quelli coinvolti in formule di noleggio o nei passaggi di proprietà.

Le nuove disposizioni saranno operative secondo le decorrenze previste dal provvedimento, con la parte principale delle modifiche destinata a entrare in vigore dal 1° gennaio 2028.

Redazione

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