Se è vero che, come riportato anche dall’indagine svolta dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), solo a Milano, nel 2021, gli incidenti in bicicletta sono aumentati del 30%, è vero anche che la sicurezza stradale, soprattutto per i mezzi leggeri, si basa in primis su una migliore manutenzione dei manti stradali e sulla presenza di infrastrutture e aree dedicate adibite alla circolazione. Ma una corretta organizzazione della mobilità non basta. Alla base della sicurezza in strada ci sono regole ed educazione che, a differenza di quanto si pensi, valgono per qualsiasi tipo di mezzo, sia esso un’automobile o un mezzo a due ruote, più o meno pesante.
Così, anche chi viaggia in bicicletta non è esente dal dover seguire il Codice della strada, che si traduce in poche, semplici e ampiamente conosciute norme: dal rispetto dei sensi di marcia e dei limiti di velocità alle indicazioni sulle traversate in gruppo (in fila indiana su strade molto trafficate, affiancati in coppia su altre strade e nuovamente uno dietro l’altro fuori dai centri abitati, a meno della presenza di minori di 10 anni), passando per il totale controllo del manubrio, da tenere a due mani.
Incidente in bici, e ora?
Posto il fatto che ogni ciclista può essere soggetto a multa nell’eventualità in cui non rispettasse le regole sopra elencate, in caso di incidente in bicicletta è necessario muoversi tempestivamente, senza commettere errori che potrebbero portare al mancato risarcimento del danno fisico o strumentale, sia che si sia in possesso di un’assicurazione per la bicicletta sia nel caso in cui il ciclista si rivolga al Fondo Garanzia Vittime per la Strada (il Fondo Consap entra in gioco solo se né automobilista né ciclista sono assicurati; viene nominata un’assicurazione che, prima di liquidare una o entrambe le parti – ove previsto -, procede con l’istruttoria).
Quando la responsabilità dell’incidente ricade in parte o del tutto sull’automobilista, il ciclista dovrà procedere presentando una richiesta di risarcimento alla compagnia assicurativa di quest’ultimo.
Perché il rimborso venga accordato è bene che il ciclista presenti alla suddetta compagnia:
In ogni caso, l’assicurazione potrà richiedere al ciclista di sottoporsi ad una visita medica a cura di un medico legale incaricato dall’agenzia stessa, per accertare che tutti i certificati rilasciati corrispondano a verità.
In caso di responsabilità del ciclista, anche parziale, al netto della presentazione di tutti i documenti del caso (certificati medici inclusi), verrà applicato il concorso di colpa che prevede la decurtazione di una somma pari alla percentuale di responsabilità riconosciuta dal totale del risarcimento.
Se le parti hanno redatto il CID (modulo di constatazione amichevole), i tempi di risarcimento per i danni alla bicicletta sono di massimo 30 giorni (45 per i danni fisici). Se viene applicato il concorso di colpa, a seconda dell’assicurazione, i tempi di allungano a 60 giorni per la bici e 90 per gli infortuni.
L’ammontare del risarcimento, oltre tutto quanto già specificato, si baserà anche su:
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