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Lombardia: avvio scuole infanzia 7 settembre

Avvio delle lezioni per le scuole dell’infanzia fissato al 7 settembre 2020 e al 14 settembre 2020 per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale, con possibilità di avvio anticipato da parte delle istituzioni scolastiche e formative. E’ quanto dispone la nuova ordinanza numero 596 firmata dal presidente della Regione Lombardia.

Avvio scuole infanzia il 7 settembre

La decisione – dell’avvio delle scuole di infanzia il 7 settembre – è stata inserita nel documento dopo i chiarimenti forniti dal Ministero dell’Istruzione il 9 agosto 2020 in merito all’ordinanza emessa dallo stesso Dicastero lo scorso 23 luglio 2020. In base a questi, viene riconosciuta e riconfermata la competenza regionale per la determinazione del calendario scolastico e la conseguente possibilità di anticipare o posticipare l’avvio delle lezioni per la scuola dell’infanzia rispetto a quanto previsto dall’ordinanza ministeriale di luglio.

Rilevazione temperature

In particolare, l’ordinanza del presidente della Regione Lombardia raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura nei confronti del personale a vario titolo operante, dei genitori/adulti accompagnatori e dei bambini, prima dell’accesso alla sede dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia.

In caso di temperatura superiore ai 37.5 °C per il minore o per il genitore/accompagnatore non sarà consentito l’accesso alla sede e il genitore/accompagnatore sarà informato della necessità di contattare il medico curante proprio o del bambino. Anche in caso di febbre del genitore/accompagnatore, il minore non potrà accedere al servizio.

Isolamento per chi ha sintomi da Coronavirus

“Qualora durante la frequenza al servizio/scuola i minori o il personale dovessero manifestare i sintomi suggestivi di infezione da Sars-Cov-2 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite, febbre) – chiarisce l’ordinanza regionale – saranno momentaneamente isolati, informandone la famiglia se minore, con invito al rientro al domicilio e a contattare il medico di medicina generale (Mmg) o, in caso di minore, il pediatra di libera scelta (Pls); il Mmg/Pls, in caso di sospetto Covid-19 o altra patologia soggetta a denuncia, provvederà alla segnalazione secondo le consuete modalità”.

“Il gestore del servizio educativo o la scuola – specifica l’ordinanza – comunicherà tempestivamente tale circostanza anche all’Agenzia di Tutela della Salute territorialmente competente la quale fornirà, a seguito dell’eventuale segnalazione da parte del Pls/Mmg, le opportune indicazioni al gestore/scuola e alla famiglia interessata. Nel caso di adulto o minore positivo, questi non può essere riammesso al servizio/scuola fino ad avvenuta e piena guarigione certificata secondo i protocolli previsti”.

Nella nuova ordinanza del presidente della Regione Lombardia sono inoltre introdotte alcune modifiche relative a quanto disposto con la precedente numero 590 del 31 luglio 2020.

Attività ludiche

Alla scheda ‘Ristorazione’ è aggiunta la seguente previsione: “Sono consentite le attività ludiche che prevedono l’utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro sia tra giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi”.

Alla scheda ‘Attività ricettive’, quanto previsto per gli ambienti altamente caldo-umidi e saune è così modificato: “Inibire l’accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco). Potrà essere consentito l’accesso a tali strutture solo se inserite come servizio nelle camere per gli ospiti o mediante prenotazione con uso esclusivo, purché sia garantita aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni ulteriore utilizzo. Diversamente, è consentito l’utilizzo della sauna con caldo a secco e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra 80 e 90 °C; dovrà essere previsto un accesso alla sauna con una numerosità proporzionata alla superficie, assicurando il distanziamento interpersonale di almeno un metro; la sauna dovrà essere sottoposta a ricambio d’aria naturale prima di ogni turno evitando il ricircolo dell’aria; la sauna inoltre dovrà essere soggetta a pulizia e disinfezione prima di ogni turno”.

Alle schede ‘Servizi alla persona’, ‘Palestre’, ‘Strutture termali e centri benessere’, quanto previsto per gli ambienti altamente caldo-umidi e saune è così modificato: “Inibire l’accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco) e alla sauna. Potrà essere consentito l’accesso a tali strutture solo mediante prenotazione con uso esclusivo, purché sia garantita aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni ulteriore utilizzo. Diversamente, è consentito l’utilizzo della sauna con caldo a secco e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra 80 e 90 °C; dovrà essere previsto un accesso alla sauna con una numerosità proporzionata alla superficie, assicurando il distanziamento interpersonale di almeno un metro; la sauna dovrà essere sottoposta a ricambio d’aria naturale prima di ogni turno evitando il ricircolo dell’aria; la sauna inoltre dovrà essere soggetta a pulizia e disinfezione prima di ogni turno”.

Infine, le disposizioni relative a ‘Musei, archivi e biblioteche’ sono così modificate: “Per quanto concerne il trattamento di fondi documentari e collezioni librarie, non potendo essere sottoposti a procedure di disinfezione poiché dannosi per gli stessi, si rimanda alle procedure di stoccaggio in isolamento degli stessi dopo il loro utilizzo. Si precisa che l’isolamento preventivo delle collezioni delle biblioteche e degli archivi si intende limitato ai materiali che provengono dal prestito agli utenti e quindi da un flusso esterno non controllato, e che pertanto non si applica alla consultazione interna, che deve avvenire sempre previa igienizzazione delle mani”.

Per gli aspetti non diversamente disciplinati dall’ordinanza firmata oggi dal presidente della Regione Lombardia e dalle Ordinanze n. 590 del 31 luglio 2020 e n. 594 del 6 agosto 2020, vale quanto previsto dalle misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020.

Redazione

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